Certificazioni

Aggregatore SPID

L’articolo 64, comma 2-quater del Decreto legislativo n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale – stabilisce che “L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.

Tutti i soggetti pubblici e privati che attivano servizi digitali online devono aderire allo SPID attuando adempimenti tecnico-amministrativi complessi per definire i rapporti con AGID e adottare una adeguata  infrastruttura tecnologica.

Con l’obiettivo di agevolare i propri clienti, facilitando il percorso di adesione a SPID, Actainfo srl si è qualificata presso l’Agenzia per l’Italia digitale quale Soggetto aggregatore di servizi pubblici e intermediario tecnologico per l’attivazione di SPID per nome e per conto dei propri clienti.

L’adesione a SPID tramite il soggetto aggregatore rende immediata l’erogazione dei servizi digitali on line da parte dei soggetti aggregati e riduce la complessità dell’infrastruttura tecnologica della quale si dovrebbero dotare.

Aggregatore SPID

Come previsto all’art.2 della Convenzione, stipulata tra AGID e Actainfo, secondo lo schema approvato con Determinazione AgID 80/2018, il soggetto aggregatore si obbliga a formalizzare con apposito atto i rapporti con i soggetti Aggregati.

Actainfo trasmette al soggetto aggregato che intende erogare i servizi digitali on line un Accordo di servizio che regola i rapporti tra Actainfo e il soggetto aggregato . Per le pubbliche amministrazioni l’accordo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante pubblicato come Responsabile sull’IPA – Indice delle pubbliche amministrazioni.

L’accordo non comporta alcun onere per il soggetto aggregato, ma è finalizzato al completamento dell’iter tecnico-amministrativo per l’ottenimento dello SPID da parte del soggetto erogatore dei servizi digitali online.

L’accordo, sottoscritto con firma digitale dal Responsabile dell’Amministrazione, deve essere restituito con un messaggio PEC all’indirizzo info@actapec.it.

ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione dell’accordo da parte dell’amministrazione impedirà a Actainfo di proseguire nell’erogazione dei servizi di autenticazione tramite SPID.

Nell’impossibilità di restituire l’accordo controfirmato entro trenta giorni dalla ricezione, il soggetto aggregato deve contattare Actainfo per ottenere una proroga.

Actainfo fornisce al soggetto aggregato anche il supporto all’assistenza telematica per l’attivazione della identificazione CIE – Carta di Identità Elettronica – per l’accesso ai servizi digitali.

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