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	<title>Garante della Privacy Archivi - Actainfo</title>
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	<description>Soluzioni informatiche ICT. Applicativi web cloud saas per la Pubblica Amministrazione, Imprese e Professionisti. Privacy GDPR, E-Learning</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 09:24:01 +0000</lastBuildDate>
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	<title>Garante della Privacy Archivi - Actainfo</title>
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	<item>
		<title>Ripresa video dipendente che ruba non viola privacy</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/video-dipendente-che-ruba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actainfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 09:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[DPO]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le videoregistrazioni effettuate dall’azienda,  dirette alla tutela del patrimonio aziendale e non al controllo delle prestazioni lavorative non violano la privacy. La sanzione espulsiva è<br />
ritenuta proporzionata rispetto alla gravità della condotta contestata, ossia la sottrazione di beni aziendali eseguita volontariamente ed in modo reiterato, giacché tale comportamento inevitabilmente compromette il rapporto fiduciario tra le parti.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Non si commette violazione della privacy nel riprendere un dipendente che ruba. L’ultima sentenza della Cassazione in materia di controllo del lavoratore e riservatezza (<strong><a href="https://www.federprivacy.org/area-download/category/25-sentenze?download=854:cassazione-sentenza-3045-2025" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sentenza numero 3045 del 6 febbraio 2025</a></strong>). </p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le legittimità delle riprese –</strong> La Corte di Cassazione ha ritenuto che le riprese fossero finalizzate alla tutela del patrimonio aziendale, e non al controllo diretto dell’attività lavorativa, nel pieno rispetto dell’articolo 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificata dall’articolo 23 d. lgs. 23/2015. Scrivono i giudici: “<em>le telecamere erano state installate nel piazzale esterno dell’azienda, cioè in un’area aperta al transito di soggetti esterni, e non in locali interni riservati ai dipendenti. Dunque, l’uso della videosorveglianza era destinato alla sicurezza e protezione del patrimonio aziendale, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10636/2017)”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La selezione delle immagini –</strong>&nbsp;In tali circostanze l’azienda deve nominare un responsabile del trattamento interno od esterno alla stessa, che provveda alla visione e selezione delle immagini, e che deve avere cura di selezionare, isolare e consegnare all’avente diritto le sole riprese pertinenti, non eccedenti ed indispensabili al raggiungimento della finalità per la quale sono state eseguite. In nessun caso le riprese possono essere utilizzate per contestare la qualità e/o quantità della prestazione lavorativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Nessuna violazione privacy –</strong>&nbsp;Il lavoratore non era specificatamente controllato, ma semplicemente investito dal raggio d’azione delle telecamere mentre svolgeva operazioni di carico all’esterno.&nbsp;<em>“I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente escluso lesioni della privacy dei lavoratori e ravvisato la proporzionalità del mezzo, giacché le riprese erano effettuate in aree visibili e accessibili al pubblico, senza ingerenze nella sfera privata del lavoratore”.</em>&nbsp;Ad ulteriore conferma della liceità dell’attività posta in essere dall’azienda, i giudici hanno anche richiamato il principio espresso dalla CEDU – Grande Camera nella sentenza del 17 ottobre 2019, ricorsi n. 1874/13 e 8567/13, secondo cui il&nbsp;<em>“livello di privacy è minore negli spazi di lavoro aperti al pubblico rispetto agli ambienti strettamente personali”.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph">La Cassazione – nel richiamare la giurisprudenza in materia di controlli difensivi – ha valutato legittime le videoregistrazioni effettuate dall’azienda, in quanto dirette alla tutela del patrimonio aziendale e non al controllo delle prestazioni lavorative. La sanzione espulsiva è stata ritenuta proporzionata rispetto alla gravità della condotta contestata, ossia la sottrazione di beni aziendali eseguita volontariamente ed in modo reiterato, giacché tale comportamento inevitabilmente compromette il rapporto fiduciario tra le parti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte Federprivacy</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>No a foto di minori di 14 anni sui social senza il consenso di entrambi i genitori</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/no-foto-minori-sui-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Sala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Garante ammonisce un padre Per postare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori. Invece se il minore ha compiuto quattordici anni la normativa italiana gli riconosce la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione.È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading"><strong><em>Il Garante ammonisce un padre</em></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Per postare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il preventivo consenso di entrambi i genitori. Invece se il minore ha compiuto quattordici anni la normativa italiana gli riconosce la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione.<br>È quanto <a href="https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=10076481" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ha ribadito</a> il Garante per la protezione dei dati personali intervenuto a seguito del reclamo di una madre, che lamentava la pubblicazione di una foto del figlio, minore di quattordici anni, da parte del padre sul proprio profilo Facebook.<br>La donna aveva già chiesto all’uomo, senza alcun risultato, la rimozione dell’immagine, ritenendola lesiva della riservatezza e della reputazione del figlio.<br>Il bambino era ritratto insieme al fratello, anch’egli minore e la foto era accompagnata da un commento del padre sulla loro somiglianza pur essendo nati da madri diverse.<br>Nel provvedimento l’Autorità ha precisato che il consenso di entrambi i genitori alla pubblicazione di immagini di minori di quattordici anni è richiesto anche se al padre e alla madre, benché non più conviventi, sia stato riconosciuto l’affidamento condiviso dei figli. Pertanto, ha concluso il Garante, la pubblicazione della foto del minore sulla “piazza virtuale” dei social è da considerarsi illecita.<br>L’Autorità ha perciò ammonito il padre, tenendo conto del fatto che non avesse precedenti analoghi, ed ha disposto il divieto di pubblicazione dell’immagine del figlio senza il consenso di entrambi i genitori.<br>Il padre dovrà inoltre comunicare, entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, quali iniziative abbia intrapreso per adempiere alle prescrizioni del Garante.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Garante Privacy: sì con cautele al ddl su AI intelligenza artificiale</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/garante-privacy-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actainfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 16:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENZA ARTIFICIALE]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actainfo.it/?p=11242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel dare il proprio parere favorevole al testo del DDL su Intelligenza Artificiale, il Garante ha tuttavia chiesto al Governo di integrarlo in più parti per garantire una maggiore tutela dei dati personali dei cittadini.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Garante Privacy ha dato <strong><a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10043532" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Parere favorevole</a></strong>&nbsp; sullo <strong>schema di disegno di legge governativo su AI</strong>, recante anche delega legislativa per l’adeguamento al Regolamento Ue sull’Intelligenza Artificiale (n. 2024/1689 – AI Act).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il <strong><a href="https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-78/25501" target="_blank" rel="noreferrer noopener">disegno di legge</a></strong> disciplina ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione dei sistemi e modelli di Intelligenza Artificiale (AI) nei diversi settori della società (sanità, giustizia, lavoro e professioni, sicurezza e difesa nazionale, etc.).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel dare il proprio parere favorevole al testo, il Garante ha tuttavia chiesto al Governo di<strong> integrarlo in più parti</strong> per garantire una maggiore tutela dei dati personali dei cittadini.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In particolare l’Autorità ha chiesto di introdurre un nuovo articolo per precisare che i trattamenti di dati personali effettuati attraverso i sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare la normativa privacy nazionale ed europea. Il testo, inoltre, dovrà essere integrato con uno specifico riferimento a sistemi adeguati di verifica dell’età (c.d. <strong>age verification</strong>) in grado di garantire limitazioni o divieti all’uso dei sistemi di AI da parte dei minori.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel caso poi di utilizzo di sistemi di AI in <strong>ambito sanitario ad alto rischio,</strong> il Garante ha chiesto di indicare particolari limitazioni per l’utilizzo dei dati (conservazione, divieto di trasmissione, trasferimento o comunicazione) e la preferenza per l’uso di dati sintetici o anonimi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È stato, inoltre, richiesto di indicare il Garante della protezione dei dati personali &#8211; come previsto nell’AI Act &#8211; quale <strong>Autorità competente per i sistemi di Intelligenza Artificiale ad alto rischio</strong> utilizzati ad es. per le attività di:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>law enforcement</strong>,</li>



<li><strong>identificazione biometrica remota</strong>, </li>



<li><strong>riconoscimento delle emozioni</strong>, </li>



<li><strong>gestione delle frontiere</strong>, </li>



<li><strong>amministrazione della giustizia</strong> </li>



<li><strong>processi democratici</strong>.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte: Federprivacy</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Vortice di aggiornamenti 2024 per Amministrazione trasparente con regole privacy</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/vortice-di-aggiornamenti-2024-per-amministrazione-trasparente-con-regole-privacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Actainfo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 17:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[DPO]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actainfo.it/?p=10152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo i 5 provvedimenti emanati nel 2023 da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione: Seguono 2 ulteriori aggiornamenti di inizio 2024 che coinvolgono anche le misure di protezione dei dati personali. Conclusioni Gran lavoro sul fronte Amministrazione trasparente. Si paga il ritardo nella progettazione della digitalizzazione e nella necessità della interoperabilità, in questo caso, con le [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dopo i <strong>5 provvedimenti emanati nel 2023</strong> da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Delibera n. 7/2023: PNA Piano Nazionale Anticorruzione 2022 contenente obblighi sostitutivi per la sottosezione “Bandi di gara e contratti”.</li>



<li>Delibera n. 261/2023: Introduce l’obbligo di pubblicare i dati relativi ai contratti pubblici, compresi quelli di importo inferiore alla soglia di evidenza pubblica.</li>



<li>Delibera n. 263/2023: Riguarda la pubblicazione dei dati sui dirigenti e i dipendenti pubblici, con l’obbligo di specificare i loro compensi, incarichi e curriculum vitae.</li>



<li>Delibera n. 264/2023: Disciplina la pubblicazione dei dati sulle performance delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di misurare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati.</li>



<li>Delibera n. 601/2023: Introduce il collegamento ipertestuale alla documentazione di gara all’interno dei bandi pubblicati sul BDNCP.</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Seguono <strong>2 ulteriori aggiornamenti di inizio 2024</strong> che coinvolgono anche le misure di protezione dei dati personali.</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>A seguito della <strong>consultazione pubblica</strong> per la presentazione di osservazioni, <strong>chiusa il 14/02/2024</strong>, sono stati pubblicati da <strong>ANAC n. 14 schemi standard di pubblicazione</strong> su Amministrazione trasparente e Società trasparente da adottare ai sensi dell&#8217;art. 48 del Dlgs. n. 33/2013.<br>Gli schemi sono differenziati in riferimento alla singola tipologia di ente interessato: <br>&#8211; enti pubblici, <br>&#8211; PP.AA., <br>&#8211; enti di diritto privato in controllo pubblico <br>&#8211; enti sanitari.<br> </li>



<li>P<strong>rovvedimento n. 92 del 22/02/2024 del Garante Privacy</strong>, con parere favorevole ad ANAC sui 14 schemi standard di pubblicazione che dettano le regole che le pubbliche amministrazioni devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.<br>Per garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le P.A. dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web <strong>solo dati necessari</strong>, come ad esempio:<br>&#8211; il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio &#8211; e non i dati del dipendente &#8211; cui il cittadino può rivolgersi per <strong>richieste all’amministrazione</strong>. <br>&#8211; Negli <strong>esiti dei concorsi</strong> pubblici dovranno pubblicare il nome, il cognome, (la data di nascita, in caso di omonimia) e la posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei dichiarati vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria. <br>&#8211; Nella pubblicazione dei <strong>dati riguardanti i pagamenti</strong>, le Pa dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici <strong>inferiori a mille euro</strong> nell’anno solare e in ogni caso se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale.<br>&#8211; Nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della <strong>performance </strong>e alla distribuzione dei <strong>premi al personale</strong>, le P.A. devono evitare di pubblicare dati troppo dettagliati che possano identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore. Potranno invece pubblicare i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. </li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Conclusioni</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Gran lavoro sul fronte Amministrazione trasparente. <br>Si paga il ritardo nella progettazione della digitalizzazione e nella necessità della interoperabilità, in questo caso, con le banche dati pubbliche finanziarie e fiscali. <br>Ma non è finita qui perchè altri ritardi ed emergenze sono alle porte che renderanno sempre più frequenti aggiornamenti del software e delle procedure con ampio ricorso alle personalizzazioni dovute alle caratteristiche degli enti, alla dimensione e alle scelte organizzative. <br>Con la transizione digitale che comincia a far sentire la sua crescente necessità, la P.A. ha sempre più bisogno di una operatività che colleghi l&#8217;operato dei dirigenti della P.A e loro uffici :<br>&#8211; Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza &#8211; RPCT &#8211; Dlgs. n. 33/2013;<br>&#8211; Responsabile della Transizione Digitale &#8211; RTD &#8211; Dlgs. 82/2005, art. 17;<br>&#8211; Responsabile della Conservazione &#8211; RDC &#8211; Linee guida dell’ AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, DPR 445/2000; Dlgs. 82/2005;<br>&#8211; Responsabili della gestione documentale DPR 445/2000, art. 61<br>&#8211; Responsabile della Protezione dei Dati personali &#8211; DPO/RPD &#8211; GDPR n. 2016/679<br>&#8211; Responsabile della Cyber sicurezza e dei Sistemi informativi ove presenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Sempre più importante per RPCT, RTD, RDC e DPO, che costituiscono gli attori attualmente più presenti nella P.A,  <strong>tenere collegialmente sotto controllo</strong> la situazione e programmare i futuri sviluppi nei rispettivi enti coinvolgendo <strong>partner tecnologici</strong> che garantiscano adeguata competenza ed esperienza plurisettoriale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dott. Igino Addari<br><a href="https://reporter.wrep.eu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Webreporter</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.actainfo.it/news/vortice-di-aggiornamenti-2024-per-amministrazione-trasparente-con-regole-privacy/">Vortice di aggiornamenti 2024 per Amministrazione trasparente con regole privacy</a> proviene da <a href="https://www.actainfo.it">Actainfo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siti e App per medici e professioni sanitarie:  compendio di obblighi e adempimenti dal Garante privacy</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/siti-e-app-per-medici-e-professioni-sanitarie-compendio-di-obblighi-e-adempimenti-dal-garante-privacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 16:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[DPO]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Garante Privacy interviene sugli applicativi e sui siti web che mettono in contatto i pazienti con i professionisti sanitari, tra cui i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Sono compresi anche quei siti che offrono a utenti e medici servizi quali la scelta del professionista, la prenotazione delle visite, l’invio [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Garante Privacy interviene sugli applicativi e sui siti web che mettono in contatto i pazienti con i professionisti sanitari, tra cui i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Sono compresi anche quei siti che offrono a utenti e medici servizi quali la scelta del professionista, la prenotazione delle visite, l’invio e l’archiviazione di documenti sanitari.<br>Il Garante ha pubblicato un&nbsp;<a href="https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=9997624" target="_blank" rel="noreferrer noopener">documento&nbsp;</a> sotto forma di &#8220;<strong>compendio</strong>&#8221; articolato in 10 punti in cui si indicano gli obblighi e gli adempimenti da rispettare al momento di trattare dati personali così delicati. <br>Dati spesso classificati come particolari ai sensi dell&#8217;art. 9 del Regolamento UE GDPR n. 2016/679, conosciuti anche come dati sensibili.<br>Le <strong>piattaforme digitali</strong>, che fungono da intermediarie tra medico e paziente, nella maggior parte dei casi fanno capo a società stabilite in paesi europei diversi dall’Italia o in Paesi terzi. Ciò potrebbe comportare anche l&#8217;eventuale trasferimento dei dati in paesi che non applicano le regole UE sulla protezione dei dati personali. <br>I dati sia personali che sanitari dei pazienti vengono utilizzati per molteplici finalità da diversi soggetti che intervengono a vario titolo nelle operazioni di trattamento. Essi possono assumere diversi ruoli di protezione dei dati (titolare, contitolare e responsabile del trattamento).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il compendio fornisce chiarimenti con riferimento a tre macro tipologie di trattamenti: </p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>dati personali dei pazienti</strong>, necessari per offrire loro servizi anche di tipo amministrativo correlati alla prestazione sanitaria richiesta (ad es. creazione dell’account, prenotazione di una visita medica);</li>



<li><strong>dati personali dei professionisti</strong> sanitari trattati per diversi scopi (ad es. gestione dell’agenda del medico e recensioni degli utenti);</li>



<li><strong>dati sulla salute dei pazienti</strong>, trattati per finalità di diagnosi e cura (es. condivisione di documenti sanitari come prescrizioni o referti).</li>
</ol>



<p class="wp-block-paragraph">Per ciascuna delle tre differenti macro tipologie di trattamenti, il compendio identifica le specifiche basi giuridiche, i ruoli, le responsabilità e gli obblighi in capo a siti e app.<br>Il Garante ricorda la necessità di adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative, volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata di dati o accesso accidentale o illegale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Una specifica sezione del compendio è dedicata all’obbligo per le piattaforme di svolgere al riguardo una <strong>preventiva valutazione di impatto</strong> &#8211; DPIA &#8211; sul trattamento di dati con mezzi tecnologici innovativi. Questo tipo di trattamento dei dati può, infatti, presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un paragrafo  del compendio, infine, è dedicato alle informazioni, da rendere ai pazienti ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR. Le informative, in conformità ai principi di correttezza e trasparenza, devono essere semplici e chiare oltre che concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Igino Addari</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte Garante privacy</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.actainfo.it/news/siti-e-app-per-medici-e-professioni-sanitarie-compendio-di-obblighi-e-adempimenti-dal-garante-privacy/">Siti e App per medici e professioni sanitarie:  compendio di obblighi e adempimenti dal Garante privacy</a> proviene da <a href="https://www.actainfo.it">Actainfo</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vietato il riconoscimento facciale sul luogo di lavoro</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/vietato-il-riconoscimento-facciale-sul-luogo-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 18:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[DPO]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
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		<category><![CDATA[protezione dei Dati]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Garante privacy ha sanzionato cinque società &#8211; impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti &#8211; con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito il riconoscimento facciale di un numero elevato di lavoratori come da provvedimenti doc. web n.&#160;9995680,&#160;9995701,&#160;9995741,&#160;9995762,&#160;9995785. L&#8217;illeceità del [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Garante privacy ha sanzionato cinque società &#8211; impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti &#8211; con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito il <strong>riconoscimento facciale</strong> di un numero elevato di lavoratori come da provvedimenti doc. web n.&nbsp;<strong><a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995680" target="_blank" rel="noreferrer noopener">9995680</a>,&nbsp;<a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995701" target="_blank" rel="noreferrer noopener">9995701</a></strong>,<strong>&nbsp;<a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995741" target="_blank" rel="noreferrer noopener">9995741</a></strong>,<strong>&nbsp;<a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995762" target="_blank" rel="noreferrer noopener">9995762</a></strong>,<strong>&nbsp;<a href="https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9995785" target="_blank" rel="noreferrer noopener">9995785</a></strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;illeceità del trattamento deriva dalla non esistenza, al momento, di alcuna norma che consenta l’uso di <strong>dati biometrici</strong>, come prevede il Regolamento GDPR n. 2016/679, per svolgere una tale attività.</p>



<p class="wp-block-paragraph">E&#8217; il caso di ricordare che tra i dati biometrici sono ricomprese le<strong> impronte digitali</strong> e, a tal proposito, con il Provvedimento n. 404 del 14 settembre 2023 il Garante per la protezione dei dati personali  ha sanzionato un&#8217;azienda, per gli stessi motivi di assenza di una normativa che legittima i titolari del trattamento a trattare i dati biometrici per finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>La motivazione</strong> </p>



<p class="wp-block-paragraph">In data 24 ottobre 2022, alcuni dipendenti di Airone società consortile a r.l., hanno presentato reclamo all’Autorità garante lamentando che, a partire dal mese di febbraio 2022, al fine di accedere al cantiere situato in Ardea, ove si svolge l’attività lavorativa dei dipendenti, e di accertare la presenza degli stessi sul luogo di lavoro, era necessario utilizzare un rilevatore biometrico, basato sul riconoscimento facciale. <br>Per l&#8217;accesso al cantiere  sono stati trattati anche i dati relativi alla presenza in servizio dei dipendenti di L’Igiene Urbana Evolution s.r.l., Blue Work s.r.l., Unica s.r.l.s. e DM Technology s.r.l..<br>In base alla documentazione anche fotografica allegata ai reclami pervenuti al Garante privacy, il trattamento sarebbe stato effettuato mediante il dispositivo “<strong>Face Deep 3</strong> – Smart Face Recognition System”, prodotto da Anviz Global.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Infine, la circostanza che il produttore e il fornitore dei dispositivi di riconoscimento facciale avessero prodotto una “dichiarazione e certificazione di conformità dell’apparato biometrico, in cui veniva dichiarato che il dispositivo era pienamente conforme al GDPR”, non fa venir meno la responsabilità della Società, considerato che il titolare del trattamento, alla luce di quanto stabilito dall’art. 5, par. 2, del Regolamento, in base al c.d. <strong>principio di responsabilizzazione</strong> &#8211; <em>accountability </em>, è competente per il rispetto dei principi generali del trattamento e deve essere in grado di comprovarlo, con riguardo agli obblighi che gravano sul titolare (art. 24 del GDPR).<br>Il titolare del trattamento, prima di procedere all’utilizzo di <strong>dispositivi realizzati da terzi</strong>, deve verificare la conformità dei relativi trattamenti ai principi applicabili, nel caso specifico, ai sensi degli artt. 5, par. 1, lett. a), 9, 13, 28, 30, 32 e 35 del GDPR attraverso la predisposizione di<strong> </strong>una <strong>valutazione di impatto</strong> &#8211; <strong>DPIA</strong> &#8211; ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Igino Addari<br></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autovelox: Nuove regole Garante Privacy</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/autovelox-nuove-regole-garante-privacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 17:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[Autovelox]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Garante della protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;interno, sulle modalità di collocazione e uso degli autovelox. Nella versione dello schema all’esame dell’Autorità si è tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso dell’istruttoria per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Il Garante della protezione dei dati personali ha dato il <a href="https://www.gpdp.it/garante/doc.jsp?ID=9983228" target="_blank" rel="noreferrer noopener">via libera</a> allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell&#8217;interno, sulle <strong>modalità di collocazione e uso</strong> degli <strong>autovelox</strong>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella versione dello schema all’esame dell’Autorità si è tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio del Garante nel corso dell’istruttoria per rendere il decreto conforme alla normativa privacy.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Come richiesto dal Garante, le <strong>immagini </strong>che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada <strong>non devono essere inviate</strong> al domicilio dell’intestatario del veicolo <strong>con il verbale di contestazione</strong> della violazione. La documentazione fotografica o video dovrà essere infatti messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente <strong>oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe</strong> di eventuali altri veicoli ripresi.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nel rispetto della privacy degli automobilisti, il Garante consente anche l’impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano la ripresa frontale del veicolo, ma solo se provvisti di una <strong>funzione che oscura</strong> automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo. </p>



<p class="wp-block-paragraph">I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione. Nel decreto vengono, infine, definiti i tempi di conservazione delle immagini e dei video raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni. Queste sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle multe e alla definizione dell’eventuale contenzioso, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo codice della strada.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte <em>GPDP &#8211; Garante per la protezione dei dati personali</em></p>
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		<item>
		<title>Metadati E-mail dei dipendenti, il Garante privacy avvia una consultazione pubblica</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/e-mail-dei-dipendenti-il-garante-privacy-avvia-una-consultazione-pubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Sala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Metadati]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Al via la&#160;consultazione pubblica&#160;sulla congruità del termine di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto, dimensione dell’e-mail). Datori di lavoro pubblici e privati, esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione in&#160;Gazzetta [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Al via la&nbsp;<a href="https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9988018">consultazione pubblica</a>&nbsp;sulla congruità del termine di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto, dimensione dell’e-mail).</p>



<p class="wp-block-paragraph">Datori di lavoro pubblici e privati, esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione in&nbsp;<a href="https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9988018">Gazzetta ufficiale</a>, per inviare al Garante le proprie osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, tramite posta ordinaria o alle caselle&nbsp;<a href="mailto:protocollo@gpdp.it?subject=Consultazione%20pubblica%20metadati%20servizi%20posta">protocollo@gpdp.it</a>&nbsp;oppure&nbsp;<a href="mailto:protocollo@pec.gpdp.it?subject=Consultazione%20pubblica%20metadati%20posta">protocollo@pec.gpdp.it</a>.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per richiamare l’attenzione su alcuni aspetti che potrebbero essere in contrasto con la disciplina di protezione dei dati e le norme a tutela del lavoratore, l’Autorità ha recentemente pubblicato il&nbsp;<a href="https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9978728">documento di indirizzo</a>&nbsp;“Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, che indica in 7 giorni, estensibili di 48 ore per comprovate esigenze, il periodo di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica.&nbsp;</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute, il Garante ha dunque deciso di differire l’efficacia del documento di indirizzo e promuovere una consultazione pubblica di 30 giorni sulle forme e modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella ipotizzata nel documento di indirizzo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Fonte <em>GPDP &#8211; Garante Privacy</em></p>
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		<item>
		<title>Email dei dipendenti: Trattamento e Conservazione Metadati</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/email-dei-dipendenti-trattamento-e-conservazione-metadati-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Sala]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2024 17:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[conservazione]]></category>
		<category><![CDATA[DPO]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’utilizzo della posta elettronica da parte dei dipendenti costituisce lo strumento di lavoro principe negli uffici. Dall’utilizzo della email deriva, però, anche il trattamento dei dati dei lavoratori raccolti attraverso i metadati – che nrmalmente sono: giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email – dai quali il datore di lavoro può esercitare un controllo [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">L’utilizzo della posta elettronica da parte dei dipendenti costituisce lo strumento di lavoro principe negli uffici. Dall’utilizzo della email deriva, però, anche il trattamento dei dati dei lavoratori raccolti attraverso i metadati – che nrmalmente sono: giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email – dai quali il datore di lavoro può esercitare un controllo a distanza del lavoratore.</p>



<p class="wp-block-paragraph">È per questo motivo che il Garante della protezione dei dati personali, nella&nbsp;<strong>Newsletter n. 517 del 6 febbraio 2024</strong>&nbsp;ha ricordato il&nbsp;<strong>provvedimento n. 642 del 21 dicembre 2023</strong>&nbsp;nel quale si stabilisce che la&nbsp;<strong>conservazione dei metadati</strong>&nbsp;non può essere superiore a&nbsp;<strong>7 giorni</strong>, estensibili a&nbsp;<strong>ulteriori 48 ore</strong>&nbsp;in presenza di documentate esigenze che giustifichino tale prolungamento.<br>Il Garante, quindi, non si limita a regolamentare la raccolta dei metadati ma si occupa anche della conservazione, chiamando in causa, di fatto, anche il&nbsp;<strong>Responsabile della conservazione</strong>, soggetto apicale interno dell’organizzazione. La sua nomina è obbligatoria, secondo le disposizioni delle “<strong>Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici</strong>” emanate da AGID, in vigore dal 2022.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Responsabile della conservazione, che, per la sua organizzazione di appartenenza, ha redatto obbligatoriamente il “<strong>Manuale di conservazione dei documenti informatici</strong>”, recante l’allegato sui&nbsp;<strong>metadati</strong>, ha tra i suoi compiti quello di occuparsi di tutti gli stati e le forniture di conservazione con autorità che gli viene conferita dalle citate linee guida AGID.<br>Il Responsabile della conservazione, infatti, ai sensi dell’<strong>art. 44 comma 1 quater del CAD</strong>&nbsp;– Dlgs. 82/2005 – “opera d’intesa con il Responsabile del trattamento dei dati personali, con il Responsabile della sicurezza e con il Responsabile dei sistemi informativi, può affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1-bis, lettera b), la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, e tecnologiche e di protezione dei dati personali.”</p>



<p class="wp-block-paragraph">La visione d’insieme dei temi collegati alla potezione dei dati personali quali la conservazione, la sicurezza, i sistemi informativi, permette all’organizzazione di poter agire con ulteriore incisività anche nei confronti delle&nbsp;<em>big tech&nbsp;</em>che gestiscono i servizi cloud, per ottenere il risultato della conservazione temporalmente limitata dei metadati.<br>Il Responsabile della conservazione, deve, pertanto, essere necessariamente coinvolto e agire, di concerto con il Titolare del trattamento, il DPO, il CISO, il RSI, per attuare le disposizioni del Garante della privacy.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nell’iter che porta all’ottenimento del risultato di limitazione della conservazione dei metadati, il Garante, nel documento di indirizzo del 21 dicembre 2023, ha individuato le iniziative da porre in essere dai datori di lavoro per prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla normativa vigente:<br>•&nbsp;<strong>verificare&nbsp;</strong>con la dovuta diligenza che i programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti, specialmente nel caso in cui si tratti di prodotti di mercato forniti in modalità cloud o as-a-service, consentano al cliente (datore di lavoro) di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei predetti metadati o limitando il periodo di conservazione degli stessi ad un limite massimo di 7 (sette) giorni, estensibile di ulteriori 48 ore.<br>• Diversamente, i datori di lavoro pubblici o privati, in qualità di titolari del trattamento, dovranno alternativamente, nel caso in cui i trattamenti di dati personali in questione si dovessero comunque rendere necessari per il perseguimento di esigenze organizzative o produttive,&nbsp;<strong>espletare le procedure di garanzia&nbsp;</strong>previste dalla disciplina di settore (art. 4 della l. 300/1970 – Statuto dei lavoratori) o cessare l’utilizzo di tali programmi e servizi informatici. Resta inteso che, nelle more dell’eventuale espletamento delle procedure di garanzia, i metadati non possono comunque essere utilizzati (cfr. art. 2-decies del Codice Dlgs. 196/2003).<br>• Deve essere assicurata la necessaria trasparenza nei confronti dei lavoratori, fornendo agli stessi una specifica&nbsp;<strong>informativa&nbsp;</strong>sul trattamento dei dati personali prima di dare inizio al trattamento.<br>• In ogni caso, con riferimento all’utilizzo di&nbsp;<strong>servizi basati sul cloud</strong>, si richiama quanto indicato nel report “<em>2022 Coordinated Enforcement Action Use of cloud-based services by the public sector</em>” pubblicato da EDPB che reca indicazioni sulle misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare il rispetto del GDPR in tale contesto, garantendo, in particolare, che i fornitori dei servizi cloud trattino i dati personali solo per conto dei rispettivi titolari e sulla base delle istruzioni da questi ricevute.<br><br>Si apre , quindi, una procedura da iniziare nel modo corretto e da concludere nei tempi più brevi con il contributo di tutti i soggetti cui vengono attribuiti compiti e poteri dalle norme vigenti.</p>
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		<item>
		<title>On line la nuova Guida 2023 del Garante Privacy su applicazione del GDPR</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/on-line-la-nuova-guida-2023-del-garante-privacy-su-applicazione-del-gdpr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 13:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[Garante della Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.actainfo.it/?p=7563</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione del quinquennale dalla piena applicazione del GDPR n. 2016/679, il Garante della privacy pubblica una nuova edizione della &#8220;Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali&#8221;. La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">In occasione del quinquennale dalla piena applicazione del GDPR n. 2016/679, il Garante della privacy pubblica una nuova edizione della <a href="https://www.gpdp.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali">&#8220;Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali&#8221;</a>.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Guida si propone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare del trattamento dei dati personali deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante privacy, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati &#8211; DPO. Proprio il RPD/DPO è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Nella Guida, il Garante ricorda che con il GDPR la privacy da obbligo avvertito solo in maniera formale diventa parte integrante delle attività di un’organizzazione, che è tenuta al rispetto del principio di responsabilizzazione (&#8220;accountability&#8221;), in base al quale il titolare deve adottare comportamenti proattivi e attività dimostrabili, finalizzati al rispetto della normativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ma il Regolamento Ue ha introdotto anche nuovi diritti riconosciuti alle persone, come quello di poter trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro, compresi i social network (&#8220;diritto alla portabilità&#8221;), o come il diritto all’oblio, cioè il diritto di non veder riproposte informazioni personali quando non sono più necessarie rispetto alle finalità per le quali sono state raccolte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Un ulteriore approfondimento è dedicato agli strumenti legali che regolano il trasferimento dei dati personali in Paesi extra Ue.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La Guida contiene richiami puntuali alle Linee guida europee, oltre che rimandi alla legislazione nazionale e fornisce in ogni capitolo alcune utili raccomandazioni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La pubblicazione è disponibile sul sito del Garante (<a href="https://www.gpdp.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali">www.gpdp.it</a>).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.actainfo.it/news/on-line-la-nuova-guida-2023-del-garante-privacy-su-applicazione-del-gdpr/">On line la nuova Guida 2023 del Garante Privacy su applicazione del GDPR</a> proviene da <a href="https://www.actainfo.it">Actainfo</a>.</p>
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