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	<title>siti Archivi - Actainfo</title>
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	<description>Soluzioni informatiche ICT. Applicativi web cloud saas per la Pubblica Amministrazione, Imprese e Professionisti. Privacy GDPR, E-Learning</description>
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	<title>siti Archivi - Actainfo</title>
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		<title>NESSUN TETTO DI SPESA PER I SITI WEB ISTITUZIONALI</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/nessun-tetto-di-spesa-per-i-siti-web-istituzionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 11:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Siti web: NESSUN TETTO DI SPESA PER I SITI WEB ISTITUZIONALI La Corte dei Conti con deliberazione n. 54/2015 riconosce il ruolo centrale del sito web istituzionale pronunciandosi sulle spese connesse alla gestione e considerandole derivanti da obblighi cogenti di pubblicazione con riferimento ai vari aspetti della organizzazione e dell’attività svolta dall&#8217;ente pubblico. La constatazione [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1>Siti web: NESSUN TETTO DI SPESA PER I SITI WEB ISTITUZIONALI</h1>
<p><a href="https://www.actainfo.it/?p=3879" rel="alternate" title="Siti web Mobile Friendly"></a>La <strong>Corte dei Conti</strong> con deliberazione n. 54/2015 riconosce il ruolo centrale del <strong>sito web istituzionale</strong> pronunciandosi sulle spese connesse alla gestione e considerandole derivanti da obblighi cogenti di pubblicazione con riferimento ai vari aspetti della organizzazione e dell’attività svolta dall&#8217;ente pubblico. </p>
<p>La constatazione per cui la creazione e la conservazione di un sito internet istituzionale costituiscono ormai adempimenti richiesti dalla legge, unita alla percezione della notevole mole di dati e informazioni che anche gli <strong>enti locali</strong> sono normativamente tenuti a pubblicare mediante tale mezzo di comunicazione pubblica, inducono la Corte a ritenere che le spese per l’aggiornamento e lo sviluppo del sito non soggiacciono, almeno in via di principio, alla limitazione prevista dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, in quanto riferibili ad una forma di pubblicità obbligatoria per la quale si applica il principio dettato dalla deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite.</p>
<p><span id="more-3927"></span></p>
<p>Viste le specifiche disposizioni del<strong> decreto legislativo n. 33 del 2013</strong> sull&#8217;<strong>Amministrazione trasparente</strong> riservate agli obblighi di pubblicazione in tema di servizi erogati dagli enti, la cennata conclusione può senz’altro valere per gli oneri sostenuti in relazione al sito per assicurare un assetto informativo utile ad accrescere la conoscenza da parte della collettività dei servizi pubblici, con estensione alla gestione delle <strong>e-mail</strong>, dei <strong>social</strong> con scopi informativi e in funzione di una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi istituzionali.</p>
<p>Non è soggetta ai limiti del citato decreto la spesa per la realizzazione di <strong>materiale audiovisivo</strong> e <strong>fotografico</strong> finalizzato a promuovere il territorio e le sue eccellenze,ha rilevanza l’eventuale stretta inerenza o coessenzialità della relativa attività rispetto alla funzione amministrativa esercitata, tale da costituirne una necessaria esplicazione.</p>
<p>Interessanti anche le considerazoni sull&#8217;ipotesi, relativa alle spese per predisposizione di materiale informativo per un ufficio <strong>IAT</strong>, ovvero l’ufficio di informazione e accoglienza turistica. <br />La Corte osserva anzitutto che tali uffici, per il loro funzionamento e per lo svolgimento dell’opera di <strong>promozione ed accoglienza turistica</strong>, sono normalmente destinatari di risorse finanziarie provenienti da altri soggetti, pubblici e privati, e in primis dalla Regione.</p>
<p>Detti uffici devono assicurare specificamente: <br />a) una dotazione informatica e l’utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all’utenza mediante ricerche on-line; <br />b) l&#8217;informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera regione; <br />c) l’informazione sull’organizzazione dei servizi, sull’offerta ricettiva e di ristorazione; <br />d) l’informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati; e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.<br />La Corte ritiene che le spese concernenti il funzionamento e l’attività dell’ufficio IAT, nei limiti in cui si considerano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti dalla norma isttutiva, siano da valutare alla stregua di spese necessitate dalla legge, come tali suscettibili di essere escluse dal campo di applicazione dell’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, in virtù anche della deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite.</p>
<p>In definitiva, il sito istituzionale rientra nella previsione delle forme di <strong>pubblicità obbligatoria</strong> che esclude espressamente dai limiti di spesa quelli riconducibili ad attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (disciplinate dalla legge 150/2000).</p>
<p>Per quanto riguarda, invece, le spese relative genericamente all’organizzazione di <strong>manifestazioni</strong> di tipo culturale o con fini di promozione turistica, sono di norma da considerare riconducibili, alternativamente e a seconda dei casi, alle nozioni di “convegni” o di “relazioni pubbliche”, come tali rientranti nel vincolo di spesa in esame (cfr. le già più volte citate Sez. reg. contr. Veneto n. 172/2015, Sez. reg. contr. Toscana n. 72/2014, Sez. reg. contr. Puglia n. 54/2013, Sez. reg. contr. Lombardia n. 398/2012).</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>SCADENZA COOKIE PRIVACY SITI WEB</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/scadenza-cookie-privacy-siti-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 11:51:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[COOKIE]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[SCADENZA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>PRIVACY: SCADENZA SITI WEB INFORMATIVA COOKIE Scade il 2 giugno 2015 il termine per adeguare i siti web alle prescrizioni del Provvedimento Generale del Garante della Privacy dell’8 maggio 2014, che impone ai titolari del trattamento dei dati personali l’obbligo di acquisire il consenso preventivo ed informato dagli utenti per l&#8217;installazione di cookies.Sono previste sanzioni [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1>PRIVACY: SCADENZA SITI WEB INFORMATIVA COOKIE</h1>
<p>Scade il 2 giugno 2015 il termine per adeguare i siti web alle prescrizioni del <strong>Provvedimento</strong> Generale del <strong>Garante della Privacy</strong> dell’8 maggio 2014, che impone ai titolari del trattamento dei dati personali l’obbligo di acquisire il consenso preventivo ed informato dagli utenti per l&#8217;installazione di cookies.<br />Sono previste <strong>sanzioni</strong> fino a 120.000,00 Euro per omessa informativa o informativa non idonea come di seguito riportato in dettaglio.</p>
<p>I cookie sono informazioni immesse sul browser del pc, dello smartphone o del tablet collegato alla rete internet quando si visita un sito web o si utilizza un social network. <br />Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc..</p>
<p><span id="more-3901"></span></p>
<p>I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico.</p>
<p>Vengono individuate due macro-categorie: cookie &#8220;<strong>tecnici</strong>&#8221; e cookie &#8220;<strong>di profilazione</strong>&#8220;.</p>
<p><strong>a. Cookie tecnici</strong>.<br />I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di &#8220;effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell&#8217;informazione esplicitamente richiesto dall&#8217;abbonato o dall&#8217;utente a erogare tale servizio&#8221; (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).<br />Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. <br />Possono essere suddivisi in <br />&#8211; <strong>cookie di navigazione</strong> o <strong>di sessione</strong>, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); <br />&#8211; <strong>cookie analytics</strong>, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; <br />&#8211; <strong>cookie di funzionalità</strong>, che permettono all&#8217;utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l&#8217;acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.<br />Per l&#8217;installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l&#8217;obbligo di dare l&#8217;informativa ai sensi dell&#8217;art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.</p>
<p><strong>b. Cookie di profilazione</strong>.</p>
<p>I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all&#8217;utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell&#8217;ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell&#8217;ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l&#8217;utente debba essere adeguatamente informato sull&#8217;uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.<br />Ad essi si riferisce l&#8217;art. 122 del Codice laddove prevede che &#8220;l&#8217;archiviazione delle informazioni nell&#8217;apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l&#8217;accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l&#8217;utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all&#8217;articolo 13, comma 3&#8221; (art. 122, comma 1, del Codice).<br />Considerata la particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto quelli terze parti) possono avere nell&#8217;ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l&#8217;utente debba essere adeguatamente informato sull&#8217;uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso all&#8217;inserimento dei cookie sul suo terminale.</p>
<p>In particolare, con il provvedimento &#8220;<a title="Provvedimento Garante" href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884" target="_blank" rel="alternate noopener">Individuazione delle modalità semplificate per l&#8217;informativa e l&#8217;acquisizione del consenso per l&#8217;uso dei cookie</a>&#8221; dell&#8217;8 maggio 2014 [doc web n. 3118884] il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che  quando si accede alla home page o ad un&#8217;altra pagina di un sito web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:<br />1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;<br />2) che il sito consente anche l&#8217;invio di cookie di &#8220;terze parti&#8221;, in caso di utilizzo di questo tipo di cookie, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;<br />3) un link a una informativa più ampia, con le  indicazioni sull&#8217;uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente  o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di &#8220;terze parti&#8221;;<br />4) l&#8217;indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un&#8217;altra area del sito o selezionando un&#8217;immagine o un link)  si presta il consenso all&#8217;uso dei cookie.</p>
<p>“La norma sui cookie è largamente disattesa perché poco applicabile, ma dopo l’entrata in vigore del provvedimento attiveremo un sistema di controlli”, questo è stato il monito del Garante Antonello Soro durante una recente conferenza stampa.</p>
<p>Si riporta il <a title="Istruzione cookie" href="https://www.youtube.com/watch?v=Mut-YXSExnw&amp;feature=youtu.be" target="_blank" rel="alternate noopener">video </a>del Garante della privacy con le istruzioni sui cookie.</p>
<p>Nel citato provvedimento del Garante si ricorda che in caso di omessa informativa o di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all&#8217;art. 13 del Codice è prevista la <strong>sanzione amministrativa</strong> del pagamento di una somma <strong>da seimila a trentaseimila euro</strong> (art. 161 del Codice).</p>
<p>L&#8217;installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma <strong>da diecimila a centoventimila euro</strong> (art. 162, comma 2-bis, del Codice).</p>
<p>L&#8217;omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma<strong> da ventimila a centoventimila euro</strong> (art. 163 del Codice).</p>
<p> </p>
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		<title>IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI: ALIQUOTE E PROROGA AL 26 GENNAIO</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/imu-terreni-agricoli-montani-aliquote-e-proroga-al-26-gennaio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2014 09:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Siti web P.A.: IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI &#8211; ALIQUOTE E PROROGA AL 26 GENNAIO 2015 Con decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre è ufficiale il rinvio  IMU sui terreni agricoli montani. I proprietari non dovranno effettuare versamenti entro il 16 dicembre, scadenza per il pagamento del saldo 2014. In base all’altitudine del [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h1>Siti web P.A.: IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI &#8211; ALIQUOTE E PROROGA AL 26 GENNAIO 2015</h1>
<p>Con decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 dicembre è ufficiale il <strong>rinvio  IMU sui terreni agricoli montani</strong>. I proprietari non dovranno effettuare versamenti entro il 16 dicembre, scadenza per il pagamento del saldo 2014. In base all’altitudine del Comune o all’attività d’impresa, professionale di coltivatori diretti la nuova scadenza è quella del 26 gennaio 2015, termine entro il quale dovranno pagare acconto e saldo in un’unica soluzione.</p>
<p><span id="more-3856"></span></p>
<p><strong>ESENZIONI</strong><br />La formulazione del decreto prevede che l’esenzione resti solo per i terreni che si trovano in Comuni con altitudine superiore ai 600 metri oppure sopra i 281 metri unicamente quando il proprietario è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale.</p>
<p><strong>ALIQUOTE</strong><br />L’aliquota IMU sarà quella dello 0,76%, ma  vengono salvaguardati i casi in cui l’amministrazione abbia eventualmente deliberato un’aliquota diversa per il 2014, Questa eventualità riguarda solo nei 652 Comuni classificati dall’Istat come «parzialmente montani», nei quali l’esenzione era limitata alle zone più alte del territorio comunale. In tutti gli altri casi i terreni erano esenti, quindi non ci sono delibere con aliquote specifiche.</p>
<p>16 dicembre 2014</p>
<p>Dott. Igino Addari</p>
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