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	<title>dati Archivi - Actainfo</title>
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	<description>Soluzioni informatiche ICT. Applicativi web cloud saas per la Pubblica Amministrazione, Imprese e Professionisti. Privacy GDPR, E-Learning</description>
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	<title>dati Archivi - Actainfo</title>
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	<item>
		<title>PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI DIRIGENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI P.A.</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/pubblicazione-dati-personali-dirigenti-consulenti-e-collaboratori-p-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 07:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Privacy: PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI DIRIGENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI P.A. Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 377 del 25 giugno 2015, ha chiarito che, con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, ai fini dell&#8217;adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Privacy: PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI DIRIGENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI P.A.</h1>
<p>Il Garante per la protezione dei dati personali, con <strong>provvedimento n. 377 del 25 giugno 2015</strong>, ha chiarito che, con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, ai fini dell&#8217;adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione. </p>
<p>Non risulta, invece, giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).</p>
<p><span id="more-3936"></span></p>
<p>Alla dirigenza pubblica, trova infatti applicazione l&#8217;<strong>art. 15</strong> del citato decreto che, nell&#8217;introdurre gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza, prevede la pubblicazione dei soli redditi da lavoro ad essi riferiti, in particolare, &#8220;dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro&#8221;. </p>
<p>Resta in ogni caso salvo il principio in base al quale, l&#8217;eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l&#8217;obbligo di pubblicare, è legittima solo procedendo alla <strong>anonimizzazione</strong> dei dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).</p>
<p>Le pubbliche amministrazioni, si chiarisce, non possono introdurre nuovi obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza con propri<strong> atti regolamentari</strong> rispetto a quanto già disciplinato dal legislatore sui dati patrimoniali con il decreto legislativo n. 33/2013. Questa circostanza, infatti, potrebbe comportare un&#8217;irragionevole differenziazione non solo del livello di trasparenza ma anche, per l&#8217;effetto, di quello di protezione dei dati personali sul territorio nazionale a seconda dell&#8217;area geografica su cui insistono le competenze istituzionali dell&#8217;amministrazione presso cui opera l&#8217;interessato ovvero, più in generale, in base al criterio di residenza del cittadino-utente.</p>
<p>Dott. Igno Addari</p>
<p>Actainfo</p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>TURISMO DIGITALE, LA PA IN CAMPO. DATI E PROSPETTIVE</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/turismo-digitale-la-pa-in-campo-dati-e-prospettive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 05:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[digitale]]></category>
		<category><![CDATA[PA]]></category>
		<category><![CDATA[prospettive]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>WEB: TURISMO DIGITALE, LA PA IN CAMPO. DATI E PROSPETTIVE La comunicazione digitale sul web ha un ruolo sempre più importante nel processo turistico a partire dalle fasi di incubazione e ispirazione del viaggio, passando poi alle fasi di scelta e prenotazione, per arrivare infine anche alle fasi durante e post viaggio. Gli strumenti digitali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.actainfo.it/news/turismo-digitale-la-pa-in-campo-dati-e-prospettive/">TURISMO DIGITALE, LA PA IN CAMPO. DATI E PROSPETTIVE</a> proviene da <a href="https://www.actainfo.it">Actainfo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>WEB: TURISMO DIGITALE, LA PA IN CAMPO. DATI E PROSPETTIVE</h1>
<p>La comunicazione digitale sul web ha un ruolo sempre più importante nel processo turistico a partire dalle fasi di incubazione e ispirazione del viaggio, passando poi alle fasi di scelta e prenotazione, per arrivare infine anche alle fasi durante e post viaggio. <br />Gli strumenti digitali possono intervenire in molte delle attività che le PA presidiano sul turismo, come la creazione e gestione associata di infrastrutture e servizi, il coordinamento del sistema di accoglienza e informazione e la promozione della destinazione. </p>
<p>Il mercato digitale del Turismo per l’Italia nel 2014 si è attestato attorno agli 8,8 miliardi di euro, con un’incidenza del 18% sul mercato complessivo, pari a 49,5 miliardi, considerando sia la spesa incoming (derivante da viaggi di stranieri in Italia), che domestica (viaggi di italiani in Italia) che outgoing (viaggi di italiani all’estero).</p>
<p><span id="more-3907"></span></p>
<p>Dai dati dell&#8217;Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico di Milano, risulta che il 46% della spesa digitale in ambito Turismo è generato da turismo domestico, in crescita dell’11% rispetto al 2013; il 34% dall’outgoing, in crescita del 9% e il rimanente 20% dall’incoming, in crescita del 6%.</p>
<p>Per la spesa turistica digitale complessiva, il 74% è riconducibile ai trasporti, in crescita del 10% rispetto al 2013, segue la spesa per strutture ricettive, con una quota del 14%, in crescita del 4%, e infine quella per pacchetti di viaggio, con una quota del 12%, in crescita del 10%.</p>
<p>Continua a crescere l’incidenza del Mobile Commerce sulla spesa digitale: vale circa 340 milioni nel 2014, +40% rispetto al 2013.</p>
<p>La Pubblica Amministrazione e gli enti territoriali sono fondamentali nel garantire la competitività delle destinazioni turistiche del nostro Paese e devono capire e interpretare correttamente, anche attraverso il digitale, il loro ruolo all’interno dell’offerta turistica.</p>
<p>Altri dati interessanti provengono dall’ambito dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, la Ricerca 2014 ha evidenziato alcuni gap/opportunità su cui la pubblica amministrazione locale può agire per rendere più competitiva la destinazione attraverso l’uso del digitale. <br />Premesso che uno dei problemi principali che le strutture ricettive si trovano ad affrontare è il crescente peso delle OTA, di gran lunga il canale di prenotazione più costoso (in taluni casi arrivano a richiedere commissioni fino al 30% del transato), senza considerare che la parity rate che impongono costituisce un forte limite alla libertà commerciale della singola struttura, emerge anche che l’86% delle strutture ricettive intervistate considera le OTA come intermediari fondamentali per avere visibilità. <br />A integrazione degli strumenti di promozione già utilizzati gli operatori intervistati indicano le seguenti attività come le più rilevanti per aumentare le prenotazioni dirette:</p>
<p>&#8211;          Invio di comunicazioni personalizzate e/o standard al proprio database di contatti</p>
<p>&#8211;          Sviluppo e promozione di siti territoriali</p>
<p>Le analisi indicano addirittura che le fee annuali corrisposte alle OTA dagli hotel si riducono del 12% se questi inviano newsletter (personalizzate e/o generiche) cui si aggiunge un 6% se la struttura è promossa su un sito che parla del territorio locale.</p>
<p>Su entrambe queste possibilità la PA locale può avere molto da dire. Sulla prima attività, le destination management organization possono farsi promotori di attività di formazione sulle modalità di utilizzo efficiente ed efficace di strumenti di Customer Relationship Management (CRM) andando così incontro anche alle esigenze del singolo piccolo hotel o agriturismo non in grado di gestire autonomamente un sistema di CRM. </p>
<p>Lo sviluppo e la promozione di siti territoriali costituisce la seconda attività estremamente rilevante per sostenere non solo le strutture ricettive ma tutta l’offerta turistica locale. Non a caso, in un’Italia caratterizzata da un’estrema frammentazione del sistema d’offerta, il 76% delle strutture ricettive intervistate ritiene che sarebbe importante riuscire a collaborare con le realtà vicine per costruire un sito di prenotazione comune e promuovere insieme la destinazione. Se si considera che mediamente solo il 5% delle prenotazioni proviene da portali di destinazione e da siti territoriali, si capisce come ci sia uno spazio enorme per rafforzare questo canale.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>DATI DA COMUNICARE PER ELABORAZIONE PREZZI DI RIFERIMENTO</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/dati-da-comunicare-per-elaborazione-prezzi-di-riferimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 23:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE]]></category>
		<category><![CDATA[ANAC]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICARE]]></category>
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		<category><![CDATA[RIFERIMENTO]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Amministrazione digitale: DATI DA COMUNICARE A ANAC PER ELABORAZIONE PREZZI DI RIFERIMENTO  La Delibera n. CP- 22 del 26 novembre 2014  stabilisce che entro il 14 marzo 2015 gli enti pubblici, inclusi gli enti locali, devono fornire all’ANAC i dati  relativi all’acquisto di beni e servizi necessari per l’elaborazione dei prezzi di riferimento. L’obbligo è [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>Amministrazione digitale: DATI DA COMUNICARE A ANAC PER ELABORAZIONE PREZZI DI RIFERIMENTO</h1>
<p> La Delibera n. CP- 22 del 26 novembre 2014  stabilisce che <strong>entro il 14 marzo 2015</strong> gli enti pubblici, inclusi gli enti locali, devono fornire all’ANAC i dati  relativi all’acquisto di beni e servizi necessari per l’elaborazione dei prezzi di riferimento.</p>
<p><span id="more-3862"></span></p>
<p>L’obbligo è relativo a :</p>
<p>1)    <strong>Trasmissione delle informazioni necessarie all’elaborazione dei prezzi di riferimento di cui all’art. 9 del d.l. 66/2014</strong>.<br />L’adempimento della trasmissione dei dati è a carico dell’ente che abbia stipulato contratti aventi ad oggetto i beni e/o i servizi individuati nella <a title="Tabella 1" href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=4eec403f0a77804250f186f114ae0585">Tabella 1</a>, pubblicata nella <a title="delibera 22/2014" href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=4eec403f0a77804250f186f114ae0585">delibera n. 22 del 26 novembre 2014</a> i cui avvisi o bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data del 1.1.2013.</p>
<p style="text-align: center;">Tabella 1: sotto soglia comunitaria</p>
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 376px; height: 144px;" border="1" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="31%">
<p style="text-align: center;"> <strong>CPV</strong></p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68%">
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>BENE/SERVIZIO</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="31%">
<p>34110000</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68%">
<p style="text-align: left;">Autoveicoli in Acquisto</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="31%">
<p>60170000-0</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68%">
<p>Autoveicoli in noleggio &#8211; (senza conducente)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="31%">
<p>30197643-5</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68%">
<p>Fornitura carta in risme</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="31%">
<p>30120000</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68%">
<p>Fotocopiatrici in noleggio</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="31%">
<p>30120000</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68%">
<p>Stampanti in acquisto</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="31%">
<p>30120000</p>
</td>
<td valign="bottom" nowrap="nowrap" width="68%">
<p>Stampanti multifunzione</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">Sono escluse le stazioni appaltanti che, successivamente a tale data, hanno aderito a convenzioni od accordi quadro, aventi ad oggetto gli stessi beni e/o servizi, sottoscritti dalle suddette centrali di committenza o soggetti aggregatori.<br />Sono tenuti ad utilizzare il servizio predisposto dall’ANAC tutte le stazioni appaltanti, ivi incluse le centrali di committenza di cui all’art. 33 del d.lgs. 163/2006 ed i soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 1 del d.l. 66/2014.</p>
<p>2)    <strong>Trasmissione delle informazioni necessarie all’assolvimento degli adempimenti di cui all’art. 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014</strong>.<br />L’adempimento della trasmissione dei dati è a carico delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 25, del d.lgs. 163/2006, relativamente a contratti, in essere alla data del 30 settembre 2014, che abbiano stipulato contratti relativi a prestazioni riportate nella <a title="Tabella 2" href="http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=4eec403f0a77804250f186f114ae0585">Tabella 2</a> pubblicata nella delibera n. 22 del 26 novembre 2014, in essere alla data del 30 settembre 2014, non conclusi attraverso centrali di committenza, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.</p>
<p>Le informazioni relative ai contratti devono essere trasmesse <strong>entro il 14 marzo 2015</strong> &#8211; termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della delibera N. 22 del 26-11-2014 avvenuta in data  15 dicembre 2014.</p>
<p style="text-align: left;">Per i contratti che soddisfano le condizioni di cui al punto 1, <strong>non ancora stipulati</strong>, le informazioni devono essere tramesse entro i successivi 30 giorni dalla sottoscrizione.</p>
<p>Documentazione utile per l’adempimento:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/AdepimentiPrezziRiferimento/Manuale%20operativo.pdf" target="_blank" rel="noopener">Manuale operativo</a></li>
<li><a href="http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/AdepimentiPrezziRiferimento/Note%20alla%20compilazione_9.pdf" target="_blank" rel="noopener">Note alla compilazione</a></li>
<li><a href="http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/AdepimentiPrezziRiferimento/Tabella%20di%20associazione%20delibera%20applicazione_art_9.pdf" target="_blank" rel="noopener">Tabella di associazione tra tabella delibera e descrizioni schede da compilare</a></li>
</ul>
<p> </p>
<p>27 gennaio 2015</p>
<p>Dott. Igino Addari</p>
<p> </p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>Privacy:  VIETATO A UN COMUNE DIFFONDERE DATI SU SOVVENZIONI A MALATI DI SLA</title>
		<link>https://www.actainfo.it/news/privacy-vietato-a-un-comune-diffondere-dati-su-sovvenzioni-a-malati-di-sla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Igino Addari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2013 10:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actanews]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[DIFFONDERE]]></category>
		<category><![CDATA[MALATI]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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		<category><![CDATA[SOVVENZIONI]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Privacy: VIETATO A UN COMUNE DIFFONDERE DATI SU SOVVENZIONI A MALATI DI SLA    A proposito delle pubblicazioni dea eseguire nella sezione dell&#8217;Amministrazione Trasparente e specificatamente nella sotto-sezione Sovvenzioni e in quella dei Provvedimenti, è importante non riportare dati eccedenti e oscurare o criptare i dati sensibili riportati sugli atti. Il Garante privacy ha, infatti, fatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.actainfo.it/news/privacy-vietato-a-un-comune-diffondere-dati-su-sovvenzioni-a-malati-di-sla/">Privacy:  VIETATO A UN COMUNE DIFFONDERE DATI SU SOVVENZIONI A MALATI DI SLA</a> proviene da <a href="https://www.actainfo.it">Actainfo</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1><strong>Privacy: VIETATO A UN COMUNE DIFFONDERE DATI SU SOVVENZIONI A MALATI DI SLA </strong></h1>
<p> </p>
<p> A proposito delle pubblicazioni dea eseguire nella sezione dell&#8217;Amministrazione Trasparente e specificatamente nella sotto-sezione Sovvenzioni e in quella dei Provvedimenti, è importante non riportare dati eccedenti e oscurare o criptare i dati sensibili riportati sugli atti. Il Garante privacy ha, infatti, fatto oscurare [doc. web n. <a title="garanteprivacy.it" href="http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=2747962" target="_blank" rel="noopener">2747962</a>] dal sito web di un Comune siciliano i dati personali contenuti in una determinazione dirigenziale riferita al &#8220;Sostegno economico ai soggetti affetti da Sclerosi laterale amiotrofica&#8221; (Sla) contenente dati personali anche sensibili.</p>
<p><span id="more-3830"></span></p>
<p>Nell&#8217;atto del Comune si faceva riferimento alla patologia sofferta dal soggetto beneficiario del sostegno economico con indicazione in chiaro dei relativi dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita). Inoltre venivano riportati in chiaro altri dettagli eccessivi quali i dati anagrafici del familiare referente del malato (nominativo, luogo e data di nascita) con i relativi dati di residenza, il codice fiscale e il codice Iban su cui accreditare le somme, con la seguente causale &#8220;Sostegno economico al familiare di persona affetta da Sclerosi laterale amiotrofica…&#8221;.</p>
<p>Il trattamento dei dati effettuato dal Comune è risultato illecito: come ha ricordato l&#8217;Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. I dati, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sui sito istituzionale del Comune, erano facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone.</p>
<p>L&#8217;Autorità per la privacy ha prescritto all&#8217;amministrazione comunale di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web del documento dagli indici e dalla cache. Con separato provvedimento il Garante avvierà la procedura per applicare la sanzione amministrativa.</p>
<p>05 dicembre 2013</p>
<p>Dott. Igino Addari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.actainfo.it/news/privacy-vietato-a-un-comune-diffondere-dati-su-sovvenzioni-a-malati-di-sla/">Privacy:  VIETATO A UN COMUNE DIFFONDERE DATI SU SOVVENZIONI A MALATI DI SLA</a> proviene da <a href="https://www.actainfo.it">Actainfo</a>.</p>
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