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Privacy: PUBBLICAZIONE DATI PERSONALI DIRIGENTI, CONSULENTI E COLLABORATORI P.A.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 377 del 25 giugno 2015, ha chiarito che, con riguardo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza, ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione.

Non risulta, invece, giustificata la pubblicazione di informazioni relative alle dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei loro familiari, ipotesi questa che la legge impone esclusivamente nei confronti dei componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, del d. lgs. n. 33/2013).

Alla dirigenza pubblica, trova infatti applicazione l’art. 15 del citato decreto che, nell’introdurre gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e di collaborazione o consulenza, prevede la pubblicazione dei soli redditi da lavoro ad essi riferiti, in particolare, “dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro”.

Resta in ogni caso salvo il principio in base al quale, l’eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l’obbligo di pubblicare, è legittima solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti (art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni, si chiarisce, non possono introdurre nuovi obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza con propri atti regolamentari rispetto a quanto già disciplinato dal legislatore sui dati patrimoniali con il decreto legislativo n. 33/2013. Questa circostanza, infatti, potrebbe comportare un’irragionevole differenziazione non solo del livello di trasparenza ma anche, per l’effetto, di quello di protezione dei dati personali sul territorio nazionale a seconda dell’area geografica su cui insistono le competenze istituzionali dell’amministrazione presso cui opera l’interessato ovvero, più in generale, in base al criterio di residenza del cittadino-utente.

Dott. Igno Addari

Actainfo

 

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