- Regolamento Europeo su Intelligenza Artificiale – AI ACT
A tal proposito è intervenuto il
Regolamento UE AI Act n. 2024/1689, in vigore dal 1 agosto 2024, che fissa dal 2 febbraio 2025 l’efficacia delle norme in materia di governance e gli obblighi per i modelli di AI – Intelligenza Artificiale – per finalità generali, sulle autorità di notifica e sulle sanzioni.
Le pratiche vietate, raggruppate in otto categorie, sono le seguenti elencate dall’articolo 5 del regolamento IA.
La prima categoria riguarda i sistemi che utilizzano tecniche subliminali, che agiscono senza che una persona ne sia consapevole, oppure tecniche volutamente manipolative o ingannevoli.
In questo caso è necessario controllare se software o siti web possono includere l’uso di immagini o suoni che vengono presentati per pochi millisecondi o addirittura “nascosti” all’interno di una pubblicità visibile, con l’obiettivo di influenzare il comportamento dell’utilizzatore in maniera totalmente inconsapevole.
Nella seconda categoria sono compresi i sistemi che sfruttano le vulnerabilità, di singoli o gruppi, dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica.
Nella terza categoria sono compresi i sistemi per l’attribuzione di un punteggio sociale sulla base della valutazione o la classificazione delle persone singole o gruppi sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche individuali.
La quarta categoria concerne i sistemi di AI capaci di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione della persona o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità (con l’eccezione dei sistemi che si basano già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un’attività criminosa).
Nella quinta categoria sono inclusi i sistemi che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali recuperabili dalla rete internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.
Nella sesta categoria troviamo tra i sistemi vietati, quelli in grado di inferire le emozioni di una persona fisica nell’ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione (salvo quelli usati per motivi medici o di sicurezza).
La settima categoria annovera i sistemi di categorizzazione biometrica (dati sensibili) usata per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale (con alcune eccezioni nel settore delle attività di contrasto della criminalità).
Nell’ottava categoria di sistemi di AI vietati trovano collocazione i sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto (scopi di giustizia).
Se utilizzi o ritieni che nella tua organizzazione siano presenti questi
sistemi, vietati da AI Act, nella tua organizzazione, sospendine l’uso e
contattaci in modo che possiamo eseguire analisi specifiche e consigliare le misure da adottare per la e la
cybersecurity e la
protezione dei dati personali.