Con scadenza dal 23 settembre 2020 i siti web della Pubblica Amministrazione dovranno rispettare le norme sull’accessibilità, finalizzate a garantire l’inclusione degli utenti con disabilità, tra le quali cecità e ipovisione, sordità e perdita dell’udito, limitazioni motorie, disa-bilità del linguaggio, fotosensibilità, nonché combinazioni di queste, e si migliorerà in parte l’accessibilità anche per chi ha disturbi dell’apprendimento e/o limitazioni cognitive.
Le disposizioni sono previste dalla Direttiva UE 2016/2102 recepita con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004, introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche e nuovi compiti per l’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.
A tale scopo AGID ha emanato le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, così come disposto dall’ art. 11 della L. 4/2004, che hanno la finalità di definire:
– i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili;
– le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli strumenti informatici;
– il modello della dichiarazione di accessibilità;
– la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in materia di accessibilità;
– le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato.
Le Linee Guida si applicano con le seguenti scadenze:
– per i «nuovi» siti web (pubblicati dopo il 23 settembre 2018) a decorrere dal 23 settembre 2019;
– per i «vecchi» siti web (pubblicati prima del 23 settembre 2018) a decorrere dal 23 settembre 2020;
– per le applicazioni mobili a decorrere dal 23 giugno 2021.
Si può, pertanto, affermare, a prescindere da eventuali modifiche più o meno recenti, che tutti i siti web della Pubblica Amministrazione debbano rispondere ai requisiti di accessibilità dal 23 settembre 2020.
Dagli adempimenti a loro carico, derivanti dalle nuove disposizioni. le Pubbliche Amministrazioni dovranno:
– effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine di valutarne lo stato di conformità;
– compilare e pubblicare una «Dichiarazione di Accessibilità» (sotto la responsabilità del Responsabile per la transizione al digitale – RTD) tramite la procedura online resa disponibile da AGID. Nella dichiarazione potranno essere previste eventuali deroghe all’accessibilità (ricorso all’onere sproporzionato”);
– predisporre un «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione (prima istanza).
E’ prevista la modalità per la verifica di conformità dell’hardware, delle applicazioni web, inclusi i documenti web e non web, software ed applicazioni mobili, della relativa documentazione e servizi di supporto, nonché la metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.
Tutte le P.A. potranno verificare la conformità dei propri siti istituzionali utilizzando il test eseguibile con il software Mauve ++ realizzato dal CNR, consigliato da AGID, per rilevare se il proprio sito web rispetta i parametri di accessibilità previsti dal livello di conformità WCAG 2.1 AA richiesto da AGID.