ANAC – Linee Guida Whistleblowing canali interni di segnalazione
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, ha approvato le nuove Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.
Questo documento rappresenta un passo fondamentale per garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing, in linea con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
Premessa
Le Linee Guida si inseriscono nel contesto del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019. Questo decreto ha introdotto nuove disposizioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.
L’ANAC, con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha già fornito indicazioni sulla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Le presenti Linee Guida integrano e completano quelle precedenti, fornendo indicazioni specifiche sulla gestione dei canali interni di segnalazione.
Il Canale Interno di Segnalazione
Il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 prevede che all’interno degli enti siano attivati appositi canali per ricevere e gestire le segnalazioni. Questi canali devono garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
La Disciplina del Canale Interno: Il Ruolo delle Organizzazioni Sindacali
Il decreto legislativo n. 24/2023 prevede l’attivazione dei canali interni da parte dei soggetti del settore pubblico e privato, sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali. Le Linee Guida chiariscono che, con l’espressione “rappresentanze o organizzazioni sindacali”, si fa riferimento a quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015.
Modalità di Effettuazione della Segnalazione
La segnalazione può essere effettuata in forma scritta o orale. Gli enti devono garantire entrambe le modalità di presentazione delle segnalazioni. La forma scritta preferibilmente informatica, mentre la forma orale può essere effettuata attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontri diretti.
Le Ipotesi Sanzionatorie Relative al Canale Interno di Segnalazione
L’Autorità ha il potere di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro quando ravvisa, nei soggetti del settore pubblico e privato, la mancata istituzione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o la presenza di procedure non conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del decreto.
Il Gestore del Canale Interno e la Sua Attività
Il decreto legislativo n. 24/2023 prevede che la gestione delle segnalazioni sia affidata ad una persona o a un ufficio dedicato interno all’ente, oppure a un soggetto esterno all’ente. I compiti e le responsabilità di tali soggetti, anche rispetto al trattamento dei dati personali, devono essere indicati e specificati dall’ente all’interno dell’atto organizzativo/MOG 231.
I Requisiti del Gestore
Il gestore deve essere un soggetto in possesso del requisito di autonomia, che va declinata in termini di imparzialità e indipendenza. Il gestore deve essere specificamente formato e con una adeguata conoscenza del funzionamento dell’ente.
La Gestione del Conflitto di Interessi e dell’Assenza del Gestore
L’atto organizzativo/MOG 231 deve disciplinare le ipotesi di possibili conflitti di interessi in capo al gestore e quelle di assenza del gestore della segnalazione, individuando, per tali casi, un apposito sostituto.
Indicazioni di Carattere Generale in Merito ai Canali Interni
L’Autorità ritiene opportuno elaborare delle indicazioni di carattere generale in merito alla fornitura delle procedure informatizzate adottate dagli enti, all’affidamento della gestione del canale di segnalazione ad un soggetto esterno nonché alla condivisione del canale di segnalazione.
La Fornitura dell’Infrastruttura (Piattaforma Informatica)
Ogni soggetto del settore pubblico e del settore privato può attivare il canale interno di segnalazione affidando la fornitura dell’infrastruttura (piattaforma informatica) ad un soggetto terzo (fornitore), con soluzione cloud oppure on-premise.
L’Affidamento della Gestione del Canale di Segnalazione a un Soggetto Esterno
Ogni soggetto del settore pubblico e del settore privato è tenuto a nominare il gestore del canale interno ai sensi dell’art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023. La gestione del canale, comportando lo svolgimento di tutte le attività indicate all’art. 5 del d.lgs. n. 24/2023, implica inevitabilmente la gestione delle segnalazioni.
La Condivisione del Canale di Segnalazione
Il d.lgs. n. 24/2023, nel recepire l’art. 8 della direttiva europea, ha previsto in determinati casi la facoltà di condividere il canale interno di segnalazione e la relativa gestione.
Attività del Gestore
Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina all’art. 5 l’attività del gestore del canale interno elencandone diverse fasi. Il gestore è tenuto a rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Il gestore deve mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni.
Codici di Comportamento
La nuova disciplina whistleblowing incide inevitabilmente sui doveri di comportamento del personale, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato. Le pubbliche amministrazioni devono inserire nei codici apposite disposizioni dedicate al whistleblowing, in cui richiamare i doveri di tutti i soggetti coinvolti.
La Formazione
Il d.lgs. n. 24/2023 sensibilizza gli enti e le amministrazioni ad avviare specifiche attività di formazione e informazione per garantire una gestione consapevole e accurata delle segnalazioni whistleblowing. Una formazione regolare e con cadenza periodica in materia è essenziale per creare una cultura di trasparenza e integrità all’interno dell’organizzazione.
Approfondimento 1: Disciplina Whistleblowing e Modello Organizzativo 231
L’entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2023 comporta, per gli enti che adottano un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001, un intervento su quest’ultimo affinché lo stesso risponda pienamente alla nuova disciplina in materia di whistleblowing.
Approfondimento 2: Gruppi Societari
Al di fuori della fattispecie della condivisione del canale nei soggetti privati fino a 249 lavoratori, il decreto non contempla disposizioni specifiche in merito alla possibilità di ricorrere alla condivisione all’interno dei gruppi di imprese. L’Autorità ritiene opportuno affrontare la tematica dei canali whistleblowing all’interno dei gruppi di imprese, sia di medie che di grandi dimensioni.
Approfondimento 3: Gli Enti del Terzo Settore (ETS) e il Whistleblowing
Con l’art. 18 del d.lgs. n. 24/2023 il legislatore ha affidato un importante ruolo nell’ambito del whistleblowing agli Enti del Terzo settore. L’attività degli ETS consiste in un generale sostegno alla persona segnalante. Il ruolo degli ETS è, infatti, quello di promuovere la conoscenza della disciplina in esame e di accrescere la consapevolezza degli strumenti a disposizione, anche nell’ottica di migliorare la qualità delle segnalazioni.
Conclusione
Le nuove Linee Guida rappresentano un passo fondamentale per garantire un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing. Gli enti pubblici e privati sono chiamati a rispettare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, e a garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.
Sintesi elaborata da ActaAI
https://www.actyai.it/
supervisionata per Actainfo
da Dott. Igino Addari


