Con il Comunicato del 14 settembre 2016 l’Anac ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli  operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali. Sono pervenute all’Autorità segnalazioni da  parte di operatori del terzo settore in merito a criticità riscontrate negli  affidamenti di servizi di assistenza domiciliare. In particolare, è emerso che  le stazioni appaltanti affidano frequentemente, con unica gara, servizi  assistenziali diversi, sia per tipologia di attività che per destinatari degli  interventi, richiedendo l’esecuzione di prestazioni complesse. Tale scelta  operativa comporta l’introduzione di barriere all’accesso e determina forti  restrizioni

della concorrenza, precludendo la partecipazione alle procedure di  affidamento degli operatori che, pur difettando delle capacità richieste per  svolgere l’intera prestazione prevista dal bando di gara, avrebbero i requisiti  necessari a eseguire almeno uno dei servizi richiesti.

Come già evidenziato dall’Autorità con la  determinazione n. 32/2016 recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a  enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, l’esigenza di soddisfare  bisogni complessi dell’utenza non giustifica la scelta di affidare l’intero  servizio a un unico operatore. Il rispetto dei principi di concorrenza e non  discriminazione impone, infatti, l’adozione di accorgimenti che consentano, in  ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure  di affidamento. Ciò anche nei casi in cui sia previsto lo svolgimento contestuale  di una molteplicità di prestazioni (es. accoglienza dei richiedenti protezione  internazionale), oppure la medesima prestazione debba essere eseguita con  modalità differenziate per adeguarla ai bisogni di diverse tipologie di utenti  finali (es. assistenza domiciliare rivolta ad anziani, disabili, malati  terminali).

Sulla base di tali considerazioni, per  consentire il superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi  sociali complessi, si ribadisce la necessità che le stazioni appaltanti provvedano  alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, rammentando  l’obbligo statuito in tal senso dall’art. 51 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, si  richiama l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza,  di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori  alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di  partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma  raggruppata.

Infine, si evidenzia che la disciplina  speciale dei servizi sociali consente l’erogazione dei servizi alla persona  mediante diversi strumenti che consentono di operare in un’ottica di apertura  alla concorrenza e di favor  partecipationis, assicurando il pieno soddisfacimento  dell’interesse sociale perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli  istituti dell’accreditamento (art. 11, l. 328/2000) e della convenzione con le  organizzazioni di volontariato (l. 266/1991) per i quali, con le Linee guida citate,  sono state fornite indicazioni volte ad assicurare l’affidabilità morale e  professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità,  trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e  la migliore soddisfazione dei bisogni dell’utenza.

Fonte Anac

 

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