La Corte di Cassazione – Sezione Quinta Penale, con Sentenza 27 febbraio 2019, n. 8541 ha stabilito che l’accesso abusivo al sistema informatico costituisce un reato che si concretizza ogniqualvolta l’ingresso abusivo riguardi un sistema informatico in cui sono contenute notizie riservate, indipendentemente dal tipo di notizia eventualmente appresa.
Anche l’accesso del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio integra il delitto previsto dall’art. 615-ter comma 2 n. 1 c.p. quando la condotta del soggetto che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un servizio informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.
A nulla rileva il fatto che le informazioni poi effettivamente utilizzate fossero comunque reperibili altrove o in rete, in quanto scopo della norma è quello di inibire “ingressi abusivi” nel sistema informatico.