
Il TAR Puglia con la sentenza n° 1184/2019, pubblicata a inizio settembre, ha annullato il provvedimento di bocciatura di un alunno, precisando che le sole comunicazioni della scuola tramite il Registro elettronico non possono essere ritenute sufficienti per assicurare una tempestiva fornitura di informazioni nei confronti delle famiglie.
I giudici hanno specificato che tale impegno non è da ritenersi assolto né garantito dal fatto che, a partire dal 2016, la scuola si era dotata un Registro elettronico. Ciò in quanto non tutti i genitori sono in grado di accedere alle comunicazioni informatiche e telematiche e, nella specie, non è provato che i ricorrenti lo fossero.
Il Tar ha, quindi, annullato il provvedimento chiarendo che le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare alle famiglie una informazione tempestiva e accessibile a tutti circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nel corso dell’anno scolastico.