Con il comunicato del 19 aprile 2018, il Garante privacy precisa  che non esiste nessuna sua pronuncia sul differimento dello svolgimento delle funzioni ispettive e sanzionatorie né alcun suo provvedimento attiene a tale materia. 

Nessun provvedimento del Garante, peraltro, potrebbe incidere sulla data di entrata in vigore del Regolamento europeo fissata al 25 maggio 2018.

A tal fine è utile ricordare l’orientamento che il Garante per la protezione dei dati personali ha suggerito alle Amministrazioni pubbliche sugli adempimenti da avviare, con assoluta priorità:

1. la designazione del Responsabile della protezione dei dati – DPO/RPD (artt. 37-39)

Questa nuova figura, che il regolamento richiede sia individuata in funzione delle qualità professionali e della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati, costituisce il fulcro del processo di attuazione del principio di “responsabilizzazione”.

Il diretto coinvolgimento del RPD in tutte le questioni che riguardano la protezione dei dati personali, sin dalla fase transitoria, è sicuramente garanzia di qualità del risultato del processo di adeguamento in atto. In questo ambito, sono da tenere in attenta considerazione i requisiti normativi relativamente a: posizione (riferisce direttamente al vertice), indipendenza (non riceve istruzioni per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti) e autonomia (attribuzione di risorse umane e finanziarie adeguate).

Sanzione: mancata nomina e attività DPO: fino a 10 milioni di Euro o 2% del fatturato se più elevata.

 

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2. l’istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171)

Essenziale avviare quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all’istituzione del registro. La ricognizione sarà l’occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell’idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l’opportunità dell’introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, entro il 25 maggio 2018, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171).

Sanzione: mancata istituzione del Registro dei trattamenti: fino a 10 milioni di Euro o 2% del fatturato se più elevata.

 

3. la notifica delle violazioni dei dati personali (cd. data breach, art. 33 e 34)

Fondamentale appare anche, nell’attuale contesto caratterizzato da una crescente minaccia alla sicurezza dei sistemi informativi, la pronta attuazione delle nuove misure relative alle violazioni dei dati personali, tenendo in particolare considerazione i criteri di attenuazione del rischio indicati dalla disciplina e individuando quanto prima idonee procedure organizzative per dare attuazione alle nuove disposizioni.

Sanzione: mancata procedura data breach: fino a 10 milioni di Euro o 2% del fatturato se più elevata

 

 

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