La sentenza n. 599/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha stabilito che il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 cit. del TUEL va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Tale disciplina, per quanto di rilievo, impone allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”, “utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (cfr. art. 2, co. 1), precisando che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati” (cfr. art. 50, co. 1).

Partendo dalla lettura combinata di tali precisi riferimenti normativi, la più recente giurisprudenza amministrativa è giunta alla condivisibile conclusione per cui l’Amministrazione comunale ha il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell’ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317).

Alla luce di tali assunti, va rilevata l’illegittimità della nota impugnata, in quanto recante un sostanziale e ingiustificato diniego alla richiesta ostensiva del ricorrente, in violazione dell’art. 43 TUEL. Invero, l’esigenza conoscitiva del ricorrente è rimasta insoddisfatta sine die e comunque sino al momento di assunzione in decisione del ricorso, malgrado il decorso di diversi mesi dalla sua introduzione, nel corso dei quali l’Amministrazione nulla ha fatto per rimuovere i presunti ostacoli di sicurezza informatica opposti al ricorrente. Questi ultimi, peraltro, soltanto asseriti ma non provati nella loro oggettività e, dunque, non apprezzabili in questa sede.

Né può rilevare, secondo quanto ulteriormente esposto dal Comune, che il provvedimento si è limitato a differire il rilascio delle credenziali, posto che il ritardo nell’approntamento degli eventuali accorgimenti tecnologici (che a tacer d’altro corrispondono all’adempimento di un preciso ed inderogabile dovere legale) non può comunque andare a detrimento del pieno e incondizionato esercizio delle prerogative connesse all’esercizio del mandato elettorale. D’altra parte, sotto tale profilo, va anche rilevato che, come documentalmente dedotto dal ricorrente e non contestato dal Comune (cfr. art. 64 cod. proc. amm.), il medesimo Ente, in data 4/7/2018, ha acconsentito ad analoga richiesta proveniente da altro consigliere comunale, senza addurre alcun elemento ostativo. Circostanza che depone nel senso dell’inattendibilità della motivazione addotta a fondamento della nota comunale.

Al ricorrente va, dunque, riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il Collegio è dell’avviso che l’accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso (tra le quali la necessità di richiesta specifica).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullata la nota comunale impugnata e va ordinato al Comune di Vietri di Potenza di apprestare, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, le modalità organizzative per il rilascio in favore del consigliere comunale ricorrente di credenziali per l’accesso da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente, ferme restando le limitazione dianzi esplicitate.

     

 

 

 

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