Da giovedì 6 luglio debutta INAD ovvero l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali.
Chi sceglie di indicare una propria PEC come proprio Domicilio Digitale, potrà ricevere, nella casella indicata, ogni comunicazione con valore legale, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, inclusi rimborsi fiscali, accertamenti e detrazioni d’imposta, con avvisi recapitati in tempo reale.
Vengono, così, eliminate le conseguenze negative legate a ritardi o mancati recapiti.
Inserire la propria PEC in INAD, così da renderla il Domicilio Digitale, é già possibile dal 6 giugno 2023.
Ecco come procedere per inserire la propria PEC in INAD.
Recarsi sul sito governativo di INAD , premere il pulsante “Attiva il tuo Domicilio”, eseguire l’autenticazione con una delle modalità consentite (SPID, CIE o CNS), confermare di aver consultato l’informativa sul trattamento dei dati personali e inserire la propria casella di Posta Elettronica Certificata che corrisponderà al proprio domicilio fiscale.
Il domicilio digitale è personale e non può essere condiviso con altri. Anche se familiari.

Tutti gli indirizzi PEC dei professionisti, già presenti in INI-PEC, verranno eletti automaticamente anche su INAD in qualità di domicili digitali di persone fisiche.
Resta salva la possibilità per i professionisti di modificare il domicilio su INAD, eleggendone uno diverso da quello presente in INI-PEC.
Dal 06 luglio 2023, tutti i domicili eletti o modificati saranno ufficialmente pubblicati in INAD e resi disponibili alla consultazione.
L’ulteriore validità della posta elettronica certificata come domicilio digitale unico, principale strumento di comunicazione con la Pubblica Amministrazione, consiglia la necessità di conservare le PEC aventi valore legale e soggette a una conservazione decennale secondo le disposizioni degli articoli 2214 e 2220 del codice civile.
Per la corretta conservazione digitale delle PEC è necessario fare riferimento alle “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, determinazione AGID n. 407/2020, in vigore dal 01 gennaio 2022, che hanno aggiornato le regole tecniche previste dall’art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale – CAD – Dlgs. n. 82/2005.
La necessità di procedere a una sistematica conservazione dei messaggi di posta elettronica certificata diventa ancor più essenziale se si considera che il certificatore è obbligato unicamente a tenere traccia delle informazioni che viaggiano attraverso il canale PEC per 30 mesi.
In questo periodo il certificatore deve mantenere, per legge, solo i “log” che costituiscono la traccia ma non riportano il contenuto del messaggio. Se dovesse insorgere una controversia sul contenuto del messaggio, i log del gestore non costituirebbero una prova opponibile a terzi.
Adottare sistemi idonei alla conservazione, per l’attuazione dei principi di Amministrazione Digitale, diventa, pertanto, una necessità per chiunque utilizza la PEC.

Dott. Igino Addari
Actainfo

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