
C.A.D.: LA P.A. DEVE SEGNALARE L’ALLEGATO ALLA PEC ILLEGGIBILE
La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 610 del 03/12/2014 stabilisce che, in caso di non leggibilità di un documento allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, il destinatario debba richiedere al mittente chiarimenti in merito al documento stesso.
A fondamento della decisione c’è il riferimento all’articolo 3 del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD – che prevede l’utilizzo delle tecnologie telematiche da parte di cittadini e imprese per comunicare con le pubbliche amministrazioni.
Il caso specifico riguarda un provvedimento di diniego in risposta a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA – inoltrata a un Comune mediante un messaggio di PEC con allegato risultato illeggibile.
Il TAR ha chiarito che in questo caso l’ente pubblico avrebbe dovuto rispettare un principio del Codice Civile che regola i rapporti tra privati, ma che è applicabile anche ai rapporti tra privati e PA, quello previsto dall’articolo 1335 c.c., che disciplina la presunzione di conoscenza e stabilisce che “la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.
Nel caso in esame quando il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna della PEC nella casella del mittente si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali di cui all’art.1335 Cod. civ. Si presume, pertanto, che il destinatario sia venuto a conoscenza di una comunicazione perché questa è giunta a destinazione. Spetta, quindi, al destinatario dimostrare di non essere venuto conoscenza della comunicazione, o di parte di essa, e non per sua colpa.
Il Comune avrebbe dovuto comunicare al mittente la propria difficoltà a visionare il documento, non conoscibile dal mittente, fissando, inoltre, un termine entro il quale la società avrebbe dovuto ritrasmettere la documentazione relativa alla Scia per ovviare al problema.
In questo modo, il Comune avrebbe tenuto un comportamento di leale collaborazione con il mittente, adeguandosi a uno dei principi generali del procedimento amministrativo.
La stessa normativa relativa alla presentazione della Scia prevede infatti che, in caso di carenza dei requisiti previsti per la procedura di segnalazione, l’amministrazione fissi un termine entro il quale il segnalante sani le carenze rilevate al fine di evitare, se possibile, un provvedimento di diniego.