
CONSERVAZIONE OBBLIGATORIA PER I CONTRATTI NELLA P.A.
Formato elettronico obbligatorio e conseguente conservazione digitale per i contratti nella P.A..
Questo è il senso del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 novembre 2015, che prevede l’applicazione della sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzo della “modalità elettronica” per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione in forma pubblica e privata.
La “modalità elettronica” deve ritenersi obbligatoria, sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata, a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata.
Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.
L’utilizzo obbligatorio del documento informatico per la stesura del contratto comporta l’applicazione delle disposizioni del DPCM 3 dicembre 2013 che ne prevede la conservazione digitale obbligatoria. Il sistema di conservazione, infatti, garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dall’art. 44 del Dlgs. n. 82/2005 – CAD.
La piattaforma web Docfly che forniamo ai nostri clienti è già predisposta per la conservazione della tipologia documentale “contratti” e, pertanto, le operazioni di conservazione del registro giornaliero di protocollo, dei contratti e delle pec verranno eseguite utilizzando un unico applicativo.
Per la conservazione dei contratti, come per le altre attività di archiviazione forniamo servizi da remoto di supporto e, su richiesta, di service in outsourcing.
Dott. Igino Addari