Il diritto all’oblio disciplinato dall’art. 17 del GDPR n. 2016/679 si sostanzia nel diritto dell’individuo ad essere dimenticato con riferimento ad una notizia già resa di dominio pubblico. Nell’accezione della rete l’oblio è il diritto che ognuno avrebbe di non vedere pubblicati on line, a tempo indefinito, notizie che lo hanno riguardato. 

In due recenti sentenze, il Tribunale di Roma ha deciso che tale diritto non può essere sempre riconosciuto, specialmente quando si ha a che fare con un negozio, un ristorante o un professionista che offra un servizio al pubblico.

Vengono, infatti, offerti on line servizi di recensione che possono elogiare o criticare determinati esercizi commerciali e talvolta questi servizi possono risultare decisivi per la scelta finale del consumatore.

Con riferimento al servizio offerto da Google my business, un chirurgo plastico, risentito per alcune critiche rivolte al suo operato, ha chiesto in via giudiziale la cancellazione immediata di tali commenti invocando il diritto all’oblio.

La diciottesima sezione civile del tribunale di Roma ha, però, negato tale riconoscimento ritenendo che nel caso di specie non può essere invocato il diritto all’oblio, poiché è pienamente legittimo il diritto di critica del cittadino anche quando viene esercitato in modo particolarmente deciso.

Queste recensioni si rivelano, infatti, molto utili nella scelta di quel professionista o di quell’esercizio commerciale, per cui bisogna riconoscere anche l’esistenza di un interesse pubblico che prevale sicuramente sul diritto all’oblio.

Non sempre, pertanto, è giusto rimuovere dallo spazio pubblico, in nome dell’interesse del singolo, un’informazione reale, veritiera e corretta, che quando è stata pubblicata era di sicuro interesse di cronaca e di sicuro interesse pubblico.
All’ interesse del singolo può contrapporsi un interesse maggiore di carattere pubblicistico. È ovvio, infatti, che potendo, ciascuno andrebbe a rimuovere quello che non gli piace, in modo da avere la migliore “reputation” on line possibile.

 

Fonte Altalex

 

 

 

 

 

 

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