Interessante la sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio., 28/5/2019 n. 246 con la quale si ribadisce la responsabilità patrimoniale  personale del legale rappresentante del Titolare del trattamento e non dei soggetti che collaborano alla stesura, spedizione o pubblicazione di atti che violano la protezione dei dati personali.

Con atto di citazione in data 15.10.2018 la Procura Regionale aveva convenuto in giudizio quattro professori, dipendenti dell’Istituto Professionale di Stato Colonna-Gatti con sede in Anzio (RM), per sentirli condannare al risarcimento del danno indiretto assertivamente cagionato al detto Istituto a seguito del pagamento di una sanzione amministrativa irrogata dal Garante per la Protezione dei dati Personali, in conseguenza dell’avvenuta pubblicazione sulla rete internet di una circolare d’Istituto contente dati idonei a rivelare lo stato di salute di scolari minori di età ed affetti da disabilità, quantificandone l’importo nella somma di € 20.000,00 pari alla sanzione pagata, oltre rivalutazione monetaria, interessi, e spese di giudizio.

Del citato danno la Procura aveva ritenuto responsabili:

1) la Dirigente scolastica dell’Istituto, Prof.ssa OMISSIS, nella misura del 50%, per avere sottoscritto la detta circolare interna n. 103 del 17.11.2014 avente per oggetto la “Convocazione GHL (Gruppo di Lavoro per l’Handicap operativo)”, contenente un elenco nominativo di studenti minori disabili, ed avere omesso di prescrivere il divieto di pubblicazione della medesima, ed omesso altresì di controllare che la circolare non venisse pubblicata sul sito web dell’Istituto;

2) la Prof.ssa omissis, nella misura del 20 %, per avere predisposto il testo della citata circolare, ed omesso di sostituire i nominativi degli alunni con le semplici iniziali, e per averla poi inviata al collega Prof.omissis senza indicazioni sul regime di pubblicità;

3) il Prof. omissis, nella misura del 10 %, per avere trasmesso la circolare al collega omissis, responsabile della pubblicazione, innescando così il processo di pubblicazione;

4) il Prof. omissis, nella misura del restante 20%, per aver, quale responsabile del sito web della scuola, pubblicato la circolare senza verificarne l’effettivo contenuto.

Per la Corte dei conti l’unica responsabile della complessiva organizzazione e gestione dell’Istituto scolastico era la Dirigente scolastica dell’Istituto, Prof.ssa OMISSIS, sulla quale incombevano dunque gli obblighi di verificare la correttezza e la legittimità della circolare sottoscritta e di monitorarne le sorti anche nei successivi passaggi, al fine di impedirne la pubblicazione.

Non possono dunque essere ritenuti responsabili dei detti adempimenti gli altri docenti appartenenti all’istituto citati nell’odierno giudizio, nel quale è emerso il loro ruolo marginale, di meri esecutori delle istruzioni diramate dalla Dirigente scolastica Prof. Omissis, ed in particolare:

– la Prof.ssa omissis, per avere avuto il compito di predisporre il testo della circolare, e poi di trasmetterla al collega Omissis;

– il Prof. OMISSIS, per aver semplicemente inviato ad una lista di docenti già predisposta le comunicazioni perfezionate e sottoscritte dalla Omissis -la quale ben avrebbe potuto limitarne la diffusione anche dopo tale invio ai docenti, tra i quali lei stessa figurava-.

– il Prof. OMISSIS, per avere materialmente inserito sul sito web dell’Istituto la circolare, anch’egli quale mero esecutore delle istruzioni verbali ricevute dalla Dirigente scolastica. E ciò in quanto l’incarico effettivo di responsabile del sito web della scuola risulta essergli stato affidato dalla Omissis, con attribuzione specifica di poteri e limiti, solo in epoca successiva ai fatti di causa.

Fonte: Diritto dei servizi pubblici 

 

 

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