In relazione alla questione della pubblicazione degli scrutini on line il Garante della privacy chiarisce che a ”differenza delle tradizionali forme di pubblicità degli scrutini – che oltre ad avere una base normativa consentono la tutela dei dati personali dei ragazzi – la pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva, e non coerente con la più recente normativa sulla privacy”.

Il Garante è d’accordo, con la linea del Miur di indicare l’ammissione degli studenti soltanto sul registro elettronico.

Una volta esposti, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere trattati da chiunque, anche estraneo all’ambito scolastico, e per qualsiasi fine, registrati, utilizzati, incrociati con altri dati presenti sul web.

Si determina in questo modo una ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza degli studenti, che sono in gran parte minori, con possibili ripercussioni anche sullo sviluppo della loro personalità, in particolare per quelli di loro che abbiano ricevuto giudizi negativi.

La necessaria pubblicità agli esiti scolastici – secondo  il Garante – può essere peraltro realizzata, senza violare la privacy degli studenti, prevedendo la pubblicazione degli scrutini non sull’albo on line, ma,  utilizzando altre piattaforme che evitino i rischi sopra evidenziati’.

 

 

 

 

 

   

          

 

 

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