Da martedì 15 febbraio 2022, per chi compie 50 anni è obbligatorio il Super Green pass nella sua versione rafforzata. Non è più sufficiente il tampone ma è necessario il vaccino anti Covid, almeno con ciclo primario completo (seconda dose) oppure con terza dose (dose aggiuntiva o richiamo o booster) o guarigione. La misura viene applicata sia al settore pubblico sia a quello privato, senza alcun tipo di distinzione.

L’onere dei controlli ricade sul datore di lavoro con le stesse modalità fino ad ora seguire per verificare il possesso del Green Pass semplice, mentre il lavoratore è tenuto ad esibire l’idonea certificazione. Per chi non lavora o per chi è in smart working i controlli sono a carico del Ministero della Salute e dell’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo non sussiste, per esenzione, con specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. In questo caso, il lavoratore senza Super Green Pass ha comunque diritto a lavorare e il datore di lavoro lo adibisce a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio COVID. Se rientra nella casistica dei fragili, ha anche diritto allo smart working fino al 28 febbraio.
Dal 27 febbraio l’esenzione diventa esclusivamente digitale e viene controllata tramite analoghi strumenti utilizzati per i Green Pass.

Se il lavoratore over 50 non ha il Super Green Pass è considerato assente ingiustificato fino al momento in cui non presenta la Certificazione. I giorni di assenza ingiustificata non vengono retribuiti e non si matura il diritto a nessun compenso o emolumento, comunque denominati.
I lavoratori assenti ingiustificati perché sprovvisti del Green Pass hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e non incorrono in conseguenza disciplinari.
Chi lavora fuori ufficio ma comunque in un ambiente pubblico, ad esempio presso un cliente o una sede distaccata, è soggetto all’obbligo di Super Green Pass se ha almeno 50 anni e deve essere controllato sia dal datore di lavoro sia dalla struttura che lo ospita.

Se  il lavoratore entra in ufficio senza il Super Green Pass, in violazione dell’obbligo vaccinale, è prevista a suo carico una sanzione da 600 a 1500 euro, e in questo caso possono scattare anche provvedimenti disciplinari.
Il datore di lavoro che omette i controlli viene sanzionato con una multa da 400 a 1.000 euro. In entrambi i casi, la reiterazione comporta il raddoppio della sanzione.

 

 

 

 

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