whistleblowing

È legge il pacchetto di misure a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti. Il 15 novembre la Camera ha approvato il DDL per il Whistleblowing, un passo importante per la lotta alla corruzione, soprattutto negli Enti Pubblici.

La legge completa il quadro normativo già delineato con le disposizioni emanate con: 

la legge Severino del 6 novembre 2012, n. 190 art. 1, c. 51, 

l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 pubblicata dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

 

Il testo di legge approvato prevede:

nel settore pubblico l’applicazione a tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica pure a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa (Art. 1 a modifica dell’articolo 54-bis Dlgs n. 165 del 2001) 

nel settore privato (Art. 2 comma 2-bis, comma 2-ter e comma 2-quater, a modifica dell’articolo 6 del Dlgs 231 del 2001):

l’impossibilità di segnalare anonimamente ma con la tutela della segretezza dell’identità del segnalante dell’illecito

il reintegro nel posto di lavoro o il risarcimento in caso di licenziamento del whistleblower

sanzioni a carico dell’Ente in caso di discriminazioni o ritorsioni al whistleblower. L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applicherà all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro. La mancata verifica della segnalazione e l’assenza o l’adozione di procedure discordanti dalle linee guida comportano invece una sanzione fino a 50.000 euro. 

decadimento di ogni tutela in caso di calunnia.

Scriminante rivelazione segreto. La segnalazione nell’interesse all’integrità delle amministrazioni (pubbliche o private) e alla prevenzione e repressione di illeciti costituisce giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore. 

la totale riservatezza dei dati attraverso procedure informatiche dedicate*

 

*Per attuare questo tipo di tutela Actainfo fornisce un applicativo web service per la gestione della procedura di Whistleblowing in totale autonomia e anonimato. La soluzione fornita da Actainfo per la “Segnalazione degli illeciti – whistleblowing” prevede l’utilizzo dell’applicativo web server WHISTLEACTA, realizzato su piattaforma open source Globaleaks.

Il software è conforme alle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicate dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Il software di segnalazione degli illeciti può essere personalizzato, in base alle procedure anticorruzione adottate e segue la procedura:

  • Il segnalante – whistleblower – accede all’applicativo web in modalità anonima inserendo l’illecito da segnalare, le prove documentali e le informazioni che lo riguardano;
  • come esito dell’invio della segnalazione, il segnalante – whistleblower – riceve dal sistema un codice identificativo necessario per i successivi accessi finalizzati all’integrazione di notizie e documenti;
  • le segnalazioni pervenute al sistema sono accessibili dal Responsabile della prevenzione della corruzione – RPC – ed eventualmente da altro soggetto e/o gruppo di lavoro deputato a ricevere e gestire le segnalazioni individuati dall’Amministrazione;
  • le informazioni e la documentazione oggetto di segnalazione sono crittografati dal sistema inclusi i messaggi indirizzati al RPC, protetti da una doppia chiave pubblica e privata e accessibili in chiaro al solo RPC;
  • eventuali richieste di chiarimenti da parte del RPC al segnalante e di integrazione di informazioni e documenti avvengono attraverso l’applicativo tramite un meccanismo di scambio di messaggi interno alla piattaforma;
  • il Responsabile della prevenzione della corruzione (anche tramite l’ulteriore soggetto deputato e/o un componente del gruppo di lavoro di cui si avvale) effettua l’analisi della segnalazione;
  • nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, quali:
    • il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
    • l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
    • l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;
    • il Dipartimento della funzione pubblica.

Hanno già adottato l’applicativo Whistleacta di Actainfo la AUSL di Latina, i Comuni di Alba Adriatica, Casalnuovo di Napoli, Sant’Egidio alla Vibrata, Loreto Aprutino, Castiglione Messer Raimondo.

Scopri di più su Whistleacta, l’applicativo web service per la segnalazione degli illeciti 

 

Il “soffiatore di fischietto”, whistleblower, è il dipendente che in un ente pubblico o privato, viene a conoscenza di fatti illeciti che danneggiano utenti, colleghi, azionisti, l’ente in cui lavora e per questo motivo decide di segnalarli. Esponendosi a possibili atti di ritorsione, svolge un ruolo di interesse pubblico nella lotta alla corruzione e, perciò, è meritevole di tutela. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) con l’art. 1, c. 51 ha recepito l’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro sulla stregua di quanto previsto in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa). Le segnalazioni effettuate dal dipendente pubblico devono essere, quindi, tutelate con riservatezza dell’identità ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

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