Il Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 maggio 2019, n. 229 pronunciandosi su un ricorso proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’aggiudicazione e tutti gli atti della gara di appalto, ad iniziare dall’<<avviso – manifestazione di interesse>> in quanto, il bando che preveda l’invio delle offerte a mezzo PEC, senza nessun sistema di cifratura, viola il principio di segretezza delle offerte economiche.

Ai sensi dell’art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione): “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”

I mezzi di comunicazione elettronici devono essere adeguatamente selezionati, in quanto tale obbligo non può essere adempiuto utilizzando la posta elettronica certificata, essendo necessario utilizzare  specifiche piattaforme elettroniche per la gestione della gara in modalità e-procurement.

Il Codice Appalti al comma 5 dell’art. 52, infatti, prevede l’obbligo per la Stazione Appaltante di garantire “che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute” e di esaminare “il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Ne consegue l’illegittimità della gara indetta, per avere la stazione appaltante “palesemente violato il principio di segretezza delle offerte economiche (cfr.: Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; idem, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287; idem, 12 novembre 2015, n. 5181; idem, 19 aprile 2013, n. 2214; idem, 11 maggio 2012, n. 2734; idem, 21 marzo 2011, n. 1734), essendo prescritto che esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza (come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli appalti, d.lgs. 50/2016)”.

 

Fonte Giurdanella

           

  

 

 

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