È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, n. 63, il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 di “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, a tutela dei c.d. “whistleblowers“.

Soggetti tutelati

Le tutele si applicano a:

  1. dipendenti delle amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  2. dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, delle società in house , degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  3. lavoratori subordinati di soggetti del settore privato,
  4.  lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  5. lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  6. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  7. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  8. azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela si applica anche ai cosiddetti “facilitatori”, ai colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Segnalazioni: canali interni e canali esterni

Le segnalazioni possono essere fatte tramite canali interni ed esterni. Nel caso di segnalazione interna, la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.

La segnalazione esterna può essere effettuata alle seguenti condizioni:

  1.  non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del whistleblower, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.Lgs.;
  2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
  3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  4.  la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate:

  • sulla piattaforma messa a disposizione da Anac;
  • oppure in forma scritta o orale;
  • oppure tramite un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ANAC adotterà le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Le sanzioni per i responsabili

L’Anac può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando siano accertate ritorsioni, oppure quando si accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza previsto dall’articolo 12;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando viene accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, né che sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, quando si accerti la responsabilità penale del whistleblower per i reati di diffamazione o di calunnia.

Decreto Whistleblowing: entrata in vigore

Il provvedimento entrerà in vigore il 15 luglio 2023. Le segnalazioni o le denunce effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano a fare riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 54 -bis del d.Lgs n. 165/2001, all’articolo 6, commi 2 -bis , 2 -ter e 2 -quater , del d.Lgs. n. 231/2001 e all’articolo 3 della Legge n. 179/2017

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 unità, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l’articolo 6, comma 2 -bis , lettere a) e b) , del d.Lgs. n. 231/2001.

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