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Amministrazione trasparente: PUBBLICAZIONE PAGAMENTI A IMPRESE E PROFESSIONISTI – EX ART. 18 “AMMINISTRAZIONE APERTA”

Dopo l’abrogazione dell’art. 18 del d.l. n. 83/2012 conosciuto come “Amministrazione aperta”, è sorto il problema relativo a quale sotto-sezione dell’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE utilizzare per la pubblicazione dei pagamenti di corrispettivi a imprese e professionisti.

Pur con molte incertezze la modalità, prevalente e finora dai più attuata, è stata quella di pubblicare i pagamenti di corrispettivi a imprese e professionisti nella sotto-sezione dell’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE riservata agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevista dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. 
A chiarire i dubbi interpretativi è intervenuta la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione – CIVIT – con la Delibera n. 59/2013 del 15 luglio 2013 nella quale si chiarisce in quali sotto-sezioni e con quali modalità eseguire la pubblicazione di queste specifiche informazioni.
Le indicazioni fornite dalla Commissione sono sinteticamente le seguenti:
– Per quanto riguarda l’erogazione di incentivi o agevolazioni “…l’art. 26, c. 2, impone la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della l. n. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.
Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.”

– Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti dalle amministrazioni a imprese e professionisti privati per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture “… i compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno delle sotto-sezioni di primo livello “Consulenti e collaboratori” e “Personale”, secondo quanto previsto dall’art. 15, c. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33/2013; parimenti, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del decreto e dell’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, è prevista la pubblicazione, nell’ambito della sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.”

Nella sotto-sezione – sovvenzioni, contributi, sussidi/atti di concessione – devono, quindi, essere pubblicate le somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati soltanto quando sono relative a “sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici. L’art. 26, c. 2, del d.lgs. n. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro” nel corso dell’anno solare.
La circolare precisa che nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale l’amministrazione è “tenuta a pubblicare l’atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto. Peraltro, tenuto conto che, in forza dell’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione per l’efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio”.
In caso di modifica o revoca di un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si da atto delle avvenute modificazioni.
Per la modalità di pubblicazione degli atti di concessione si deve rispettare quanto previsto:
. nell’art. 27, c. 2, per cui la pubblicazione delle informazioni deve avvenire secondo modalità di facile consultazione, in tabelle in formato aperto
– nell’allegato 1 alla delibera n. 50/2013, recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”.

Per evitare duplicazioni negli adempimenti, strutturando le informazioni, suddivise per anno, la pubblicazione nella sotto-sezione atti di concessione assolve anche le funzioni dell’Albo dei beneficiari obbligatorio, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. n. 118/2000, per le amministrazioni dello Stato, le Regioni, comprese le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici.

18 Luglio 2013

Dott. Igino Addari

 

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