Il Difensore civico per il digitale, figura prevista in precedenza presso ogni amministrazione, assume la funzione di difensore unico a livello nazionale.
L’Ufficio del Difensore civico è istituito presso AgID, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 17, comma 1-quater del CAD.

Il Difensore civico,  a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese, ha una duplice funzione:

1. raccoglie le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, (art.17, comma 1 quater del CAD),
2. in caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o di esito insoddisfacente del monitoraggio decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità. In caso di reclami di utenti relativi a dichiarazioni di accessibilità dispone eventuali misure correttive. (art.3-quinquies della legge n.4/2004).

I diritti di cittadinanza digitali si concretizzano principalmente nella possibilità per il cittadino e le imprese di utilizzare l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.

Da alcuni esempi si può comprendere la portata della norma nei casi in cui una Pubblica Amministrazione:
– non nomina il responsabile della transizione al digitale;
– non mette a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l’accesso a Internet;
– non permette a cittadini o imprese la partecipazione in modalità digitale ai procedimenti amministrativi;
– non consente di effettuare pagamenti in modo telematico;
– non consente di accedere ai documenti digitali;
– non mette a disposizione la posta elettronica (tradizionale o certificata) come mezzo di comunicazione;
– prima di acquistare un software, non verifica che sia già stato sviluppato da altra PA;
– non promuove iniziative volte a favorire la diffusione della cultura digitale tra i cittadini;
– non attua politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Sono previsti due percorsi differenti di comunicazione con il Difensore Civico per il digitale in base alle funzioni che lo stesso difensore è chiamato a svolgere.

Percorso Funzione A: Presunte violazioni del CAD
Per le segnalazioni che riguardano le presunte violazioni del CAD si puo’ inviare direttamente la segnalazione al Difensore compilando il modulo all’interno dell’area dedicata.

Prima di inviare una segnalazione ricordarsi di:
a) circostanziare e dettagliare l’evento, indicando tutti gli elementi informativi necessari all’esame da parte del difensore;
b) fare una segnalazione per ogni amministrazione che si ritiene coinvolta nelle presunte violazioni.

Inviare una segnalazione attraverso il Form https://www.agid.gov.it/it/form/difensore-civico-digitale

Il difensore esamina le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, invita il soggetto responsabile a porvi rimedio tempestivamente e pubblica la relativa decisione online.

Il Difensore civico:
– non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e PA;
– non può sostituirsi alla PA nello svolgimento dell’attività richiesta dal cittadino;
– non fornisce assistenza agli utenti nel risolvere i malfunzionamenti delle soluzioni applicative o dei servizi online delle PA;
– non si sostituisce l’Ufficio per i rapporti con il pubblico delle amministrazioni.

L’ufficio costituito dovra’, raccogliere i casi segnalati da cittadini e imprese, verificarne la fondatezza, contattare la PA accusata della presunta violazione ed esortarla alla tempestiva osservanza delle norme, pena il trasferimento del fascicolo al competente ufficio del personale per l’eventuale apertura di un’azione disciplinare nei confronti dei responsabili.

Percorso Funzione B: Dichiarazioni di accessibilità
Per problematiche relative alla “Dichiarazione di accessibilità”, la legge n. 4/2004 sull’accessibilità (art.3 quater, comma 2, lett. c) prevede che l’utente possa segnalare – tramite l’apposito link reso disponibile sui siti istituzionali dei soggetti erogatori (PA, Ente pubblico economico, ecc.) – al Difensore eventuali risposte ritenute insoddisfacenti o mancate risposte da parte degli stessi.

I dati sulle attività concluse verranno pubblicate sul web appena disponibili.

Le dichiarazioni di accessibilità sono rese disponibili:
– nel footer, per i siti web,
– nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nell’app-store, per le applicazioni mobili.

 

 

 

 

    
 

Actaprivacy software online per l’adempimento del GDPR

Per l’attuazione degli obblighi richiesti dal nuovo Regolamento UE Software web based ActaPrivacy per la gestione degli adempimenti previsti per la protezione dei dati personali dal GDPR 2016/679. 

 

   

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