II Dpcm 2 marzo 2021, come stabilisce l’articolo 24 del testo firmato da Mario Draghi, non prevede la sospensione di tutti i concorsi.
Nel nuovo Dpcm, infatti, si legge:

  • sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni;
  • consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico scientifico;
  • i concorsi pubblici riattivati i 15 febbraio 2021, come per il concorso scuola straordinario, occorre presentarsi alle prove con il referto del tampone negativo e senza sintomi influenzali;
  • per i concorsi pubblici resta salva la possibilità per le commissioni di correggere le prove da remoto;
  • sono sospesi solo quei concorsi che non possono garantire la partecipazione di un numero non superiore di 30 candidati per ogni sessione o sede;
  • i concorsi privati sono  sempre sospesi;
  • I concorsi pubblici sono sospesi in linea generale, ma sono consentiti quelli che permettono sessioni di 30 candidati e quelli che prevedono una valutazione solo su basi curriculari;
  • sono sospesi i concorsi pubblici, fatta eccezione per i concorsi personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile ( per far fronte alle necessità sanitarie dovute alla pandemia).

Ai concorsi indetti da Forze Armate, Polizia e Vigili del fuoco le procedure concorsuali indette o da indirsi al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall’articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.

 

 

 

 

 

 

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