Whistleblowing

 

Entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre la Legge, 30/11/2017 n° 179, pubblicata sulla G.U. 14/12/2017, sul whistelblowing.

Principali novità.

– Le nuove norme modificano l’articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente o all’Autorità nazionale anticorruzione o ancora all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Reintegrazione nel posto di lavoro. La nuova disciplina prevede che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L’onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell’amministrazione.

Sanzioni per gli atti discriminatori. L’Anac, a cui l’interessato o i sindacati comunicano eventuali atti discriminatori, applica all’ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l’Anac applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

 

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Segretezza dell’identità del denunciante. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l’identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell’ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione e’ sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

– L’Anac, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, elaborerà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.

Blocco della tutela. Sempre secondo quanto previsto dall’articolo 1 della legge in esame, il dipendente che denuncia atti discriminatori non avrà diritto alla tutela nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia o quando sia accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave.

Estensione della nuova disciplina al settore privato. Le nuove disposizioni valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa.

– Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge, la nuova disciplina allarga anche al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti o violazioni relative al modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

Giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio. L’articolo 3 del provvedimento introduce, in relazione alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico o privato, come giusta causa di rivelazione del segreto d’ufficio, professionale, scientifico e industriale, nonché di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore, il perseguimento, da parte del dipendente che segnali illeciti, dell’interesse all’integrità delle amministrazioni alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

 

*Per attuare questo tipo di tutela Actainfo fornisce un applicativo web service per la gestione della procedura di Whistleblowing in totale autonomia e anonimato. La soluzione fornita da Actainfo per la “Segnalazione degli illeciti – whistleblowing” prevede l’utilizzo dell’applicativo web server WHISTLEACTA, realizzato su piattaforma open source Globaleaks.

Il software è conforme alle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicate dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

Il software di segnalazione degli illeciti può essere personalizzato, in base alle procedure anticorruzione adottate e segue la procedura:

  • Il segnalante – whistleblower – accede all’applicativo web in modalità anonima inserendo l’illecito da segnalare, le prove documentali e le informazioni che lo riguardano;
  • come esito dell’invio della segnalazione, il segnalante – whistleblower – riceve dal sistema un codice identificativo necessario per i successivi accessi finalizzati all’integrazione di notizie e documenti;
  • le segnalazioni pervenute al sistema sono accessibili dal Responsabile della prevenzione della corruzione – RPC – ed eventualmente da altro soggetto e/o gruppo di lavoro deputato a ricevere e gestire le segnalazioni individuati dall’Amministrazione;
  • le informazioni e la documentazione oggetto di segnalazione sono crittografati dal sistema inclusi i messaggi indirizzati al RPC, protetti da una doppia chiave pubblica e privata e accessibili in chiaro al solo RPC;
  • eventuali richieste di chiarimenti da parte del RPC al segnalante e di integrazione di informazioni e documenti avvengono attraverso l’applicativo tramite un meccanismo di scambio di messaggi interno alla piattaforma;
  • il Responsabile della prevenzione della corruzione (anche tramite l’ulteriore soggetto deputato e/o un componente del gruppo di lavoro di cui si avvale) effettua l’analisi della segnalazione;
  • nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra la segnalazione ai soggetti terzi competenti, anche per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, quali:
    • il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l’acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
    • l’ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
    • l’Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l’A.N.A.C., per i profili di rispettiva competenza;
    • il Dipartimento della funzione pubblica.

Hanno già adottato l’applicativo Whistleacta di Actainfo la AUSL di Latina, i Comuni di Alba Adriatica, Casalnuovo di Napoli, Sant’Egidio alla Vibrata, Loreto Aprutino, Castiglione Messer Raimondo.

Scopri di più su Whistleacta, l’applicativo web service per la segnalazione degli illeciti 

Il “soffiatore di fischietto”, whistleblower, è il dipendente che in un ente pubblico o privato, viene a conoscenza di fatti illeciti che danneggiano utenti, colleghi, azionisti, l’ente in cui lavora e per questo motivo decide di segnalarli. Esponendosi a possibili atti di ritorsione, svolge un ruolo di interesse pubblico nella lotta alla corruzione e, perciò, è meritevole di tutela. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) con l’art. 1, c. 51 ha recepito l’introduzione nell’ordinamento nazionale di un’adeguata tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite dall’interno dell’ambiente di lavoro sulla stregua di quanto previsto in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d’Europa). Le segnalazioni effettuate dal dipendente pubblico devono essere, quindi, tutelate con riservatezza dell’identità ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

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