
Amministrazione trasparente: OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO NOMINATI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DLGS 33/2013
Molte pubbliche amministrazioni hanno interpretato l’obbligo di pubblicazione delle informazioni sui componenti degli organi di indirizzo politico riferito ai soggetti nominati successivamente all’entrata in vigore del DLGS n. 33/2013.
A tal proposito CIVIT è intervenuta con la delibera n. 65/2013 chiarendo che l’obbligo contemplato dall’art. 14 del DLGS n. 33/2013 si riferisce anche ai componenti di organi precedentemente nominati.
Sulle motivazioni della delibera CIVIT argomenta che “in assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).
A favore di questa interpretazione si consideri che l’art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all’art. 14 “si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”. L’applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.
Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell’entrata in vigore dell’obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all’attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.”
L’obbligo di cui all’art. 14,comma 1, lettera f), del d.lgs n. 33/2013), riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell’incarico politico e si applica soltanto agli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Per l’applicativo “accessocivico” le informazioni devono essere pubblicate nella sezione n. 2: Amministrazione Trasparente › Organizzazione > Organi di indirizzo politico-amministrativo
17 settembre 2013
Dott. Igino Addari