Destinazione dei residui da fondi digitali PNRR
Il Sottosegretario di Stato per l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica ha adottato un’importante direttiva che definisce i principi guida per agevolare un utilizzo appropriato ed efficiente delle eventuali risorse residue nell’ambito dei finanziamenti PNRR, secondo i criteri di buona gestione amministrativa e in coerenza con la disponibilità da parte degli enti di altri fondi regionali, nazionali ed europei.
Per «importi residui» – oggetto di questa direttiva – si intendono le somme forfettarie concesse (lump sum) con decreti di finanziamento non utilizzate dal soggetto attuatore per la realizzazione del progetto.
I principi guida contenuti nella direttiva sono così riassumibili:
a. prudenza: si suggerisce di procedere all’utilizzo delle eventuali eccedenze non prima di aver concluso il progetto finanziato da un avviso a lump sum e aver ricevuto esito positivo all’asseverazione tecnica e formale da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale;
b. massimizzazione degli impatti dei finanziamenti ottenuti destinando le risorse residue ai capitoli di bilancio relativi allee spese per la digitalizzazione dell’ente.
A mero titolo di esempio, a spese utili a rafforzare la portata degli avvisi stessi, a fornire maggiore prosecuzione nel tempo agli interventi effettuati o, piu’ in generale, alle spese nel campo del comparto ICT dell’ente.
c. sostenibilità degli interventi effettuati destinando parte delle risorse residue a progetti formativi e/o di aggiornamento;
d. comunicazione, pubblicita’ e trasparenza degli interventi effettuati;
e. integrazione di altri interventi del soggetto attuatore aventi le stesse finalita’ dei progetti PNRR, sostenuti con altri fondi europei, nazionali e regionali.
Tenere presente, come previsto nelle FAQ del dipartimento PA Digitale 2026, riportate QUI, che per i servizi attivati con i finanziamenti PNRR si prevede una durata minima di 5 anni .
Tale requisito, verrà verificato attraverso dei controlli a campione da parte degli organi di controllo preposti nei successivi 5 anni.
Sono consentiti eventuali sviluppi migliorativi del progetto iniziale a patto che si riesca a ricostruire quanto è stato fatto attraverso apposita documentazione tecnica e amministrativa.
I cinque anni decorrono dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuata l’erogazione da parte del Dipartimento.
Occorre, quindi, che gli enti utilizzino le risorse eventualmente non utilizzate per il completamento degli interventi di digitalizzazione già in essere sia sotto l’aspetto qualitativo che temporale.
Viene indicato agli enti, tra i vari principi, in particolare di massimizzare gli impatti dei finanziamenti ottenuti: si suggerisce di destinare le risorse residue ai capitoli di bilancio relativi all’ambito delle spese per la digitalizzazione dell’ente.
A mero titolo di esempio, a spese utili a rafforzare la portata degli avvisi stessi, a fornire maggiore sostenibilita’ nel tempo agli interventi effettuati, o piu’ in generale alle spese nel campo del comparto ICT dell’ente, in pratica a far sì che gli avvisi finanziati durino il più a lungo possibile negli anni.
Si trova QUI la direttiva completa del Sottosegretario di Stato.


