
Con il Provvedimento n. 508 del 30/11/2017, il Garante della Privacy si è pronunciato sulla richiesta di parere del Responsabile per la trasparenza del Comune di Genova nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un’istanza di accesso civico – FOIA.
Il predetto accesso civico aveva a oggetto la richiesta di ottenere in supporto informatico «l’elenco dei contribuenti che, dal 2014, hanno corrisposto l’IMU sull’abitazione principale (“prima casa”) sita nel […] territorio [di Genova]», nonché «l’elenco degli immobili ad uso residenziale prima casa siti nel [medesimo] territorio per i quali, dal 2014 è stata corrisposta l’IMU».
Il Comune ha negato l’accesso civico, comunicando di non poter «fornire gli elenchi richiesti ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013» e che invece sarebbe disposto a fornire «se di interesse il dato complessivo di quanto riscosso dall’Amministrazione con codice tributo “abitazione principale” dal 2014».
A fronte di tale diniego, l’istante ha proposto istanza di riesame al Responsabile per la trasparenza lamentandosi della motivazione generica contenuta nel provvedimento di diniego e rappresentando, fra l’altro, che:
– «alla richiesta di invio dell’elenco degli immobili A/1 (prima casa) non può opporsi [l’]esigenza di tutelare la protezione dei dati personali, in quanto, appunto, la mera elencazione di immobili non reca di per sé, alcuna indicazione di dati personali»;
– «trattasi, in ogni caso, di dati già pubblicati in pubblici registri (il Catasto), sia pure non sotto forma dell’elenco richiesto, quale risulta esser stato formato dalla Direzione tributi del Comune di Genova»;
– «le stesse conclusioni valgono per i dati dei proprietari dei predetti immobili, che per legge sono contenuti in pubblici registri anche senza il loro consenso (cfr. art. 24, comma 1, lett. c, D. lgs. n. 196/2003) e che, soltanto, hanno diritto a un’indicazione puntuale ed esatta dei dati ivi riportati (cfr. Provvedimento del Garante 22 settembre 2003, doc. web n. 1053400)».
In tale contesto, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità si evidenzia che la domanda di accesso civico era volta a ottenere due elenchi: a) quello dei contribuenti del Comune di Genova che hanno versato l’Imposta Municipale Unica (IMU) sulla prima casa negli ultimi tre anni (a partire dall’anno 2014); b) quello degli immobili a uso residenziale prima casa siti nel medesimo comune per i quali nel predetto periodo di tempo è stata corrisposta la citata imposta.
Nel caso esaminato, il Garante ritiene che – considerando la natura, la specie e la quantità dei dati personali richiesti dall’istante, nonché il particolare regime di pubblicità dei dati e documenti oggetti di accesso civico (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013) – il Comune di Genova abbia correttamente rifiutato l’accesso civico ricevuto e sottoposto all’attenzione del Garante. Ciò in quanto, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, l’ostensione dei dati e delle informazioni richiesti è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
Analogamente, alla luce di quanto tutto sopra descritto, l’Autorità non ritiene praticabile nemmeno la possibilità di fornire un accesso civico parziale, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, limitato al solo elenco dei più di 2000 immobili a uso residenziale prima casa siti nel Comune di Genova per i quali nel predetto periodo di tempo è stata corrisposta l’IMU, priva dell’elenco dei soggetti che hanno corrisposto il tributo. Ciò in quanto le predette informazioni non escludono del tutto la possibilità che il soggetto proprietario dell’immobile sia identificato indirettamente mediante il collegamento con altre banche dati (es: banca dati catastale, pagine bianche, etc.).
Inoltre, come indicato anche nelle Linee guida dell’ANAC sull’accesso civico, l’accesso “generalizzato” è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1).
Di conseguenza, quando l’oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l’ente destinatario della richiesta, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizato, dovrebbe in linea generale scegliere le modalità meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante la conoscenza indiscriminata di informazioni e dati personali contenuti nella documentazione oggetto dell’accesso civico, appare non necessaria o comunque sproporzionata, rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, per il quale, al limite, nell’ambito di un controllo sul complessivo esercizio delle funzioni amministrative del Comune in materia tributaria, e di un eventuale dibattito pubblico in materia, potrebbero eventualmente essere utili informazioni diverse, fornite in maniera aggregata senza dati personali, relativi al pagamento del tributo, fra cui ad esempio, riprendendo anche quanto evidenziato dal Comune di Genova nel provvedimento di diniego dell’accesso civico, «il dato complessivo di quanto riscosso dall’Amministrazione con codice tributo “abitazione principale” dal 2014».
Fonte: Garante Privacy IT