
Il Responsabile della Transizione al Digitale – RTD – previsto in tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD – entro il 23 settembre 2020 dovrà compilare e pubblicare in via telematica una Dichiarazione di Accessibilità dei siti web facenti capo all’Ente di appartenenza.
Da questa data, infatti, i siti web della Pubblica Amministrazione dovranno rispettare le norme sull’accessibilità, finalizzate a garantire l’inclusione degli utenti con disabilità, tra le quali cecità e ipovisione, sordità e perdita dell’udito, limitazioni motorie, disabilità del linguaggio, fotosensibilità, nonché combinazioni di queste, e si migliorerà in parte l’accessibilità anche per chi ha disturbi dell’apprendimento e/o limitazioni cognitive.
Le disposizioni obbligatorie sono previste dalla Direttiva UE 2016/2102 recepita con il Decreto legislativo n. 106 del 10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004, introducendo nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche e nuovi compiti per l’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale.
Il Responsabile della Transizione al Digitale – RTD – dovrà attuare i seguenti adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni:
- effettuare le verifiche dell’accessibilità dei siti web attivati dall’ente al fine di valutarne lo stato di conformità;
- compilare il Modello di Autovalutazione, da conservare e rendere disponibile presso la propria sede, che costituirà la base della «Dichiarazione di Accessibilità» telematica, riportata al punto successivo, avvalendosi della seguente documentazione pubblicata da AGID: Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, Allegato 1 – Modello di Dichiarazione di Accessibilità, Allegato 2 – Modello di autovalutazione, Allegato 3 – Prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999-2017
- compilare e pubblicare una «Dichiarazione di Accessibilità» tramite la procedura telematica online resa disponibile da AGID.
Nella procedura telematica di AGID è prevista la verifica di conformità dell’hardware, delle applicazioni web, inclusi i documenti web e non web, software ed applicazioni mobili, della relativa documentazione e servizi di supporto, nonché la metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. - predisporreun «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare una segnalazione (prima istanza).
La «Dichiarazione di Accessibilità» deve essere redatta e pubblicata utilizzando l’applicazione online, realizzata da AGID nel rispetto del modello stabilito dalla Direttiva UE 2016/2102. Per poter procedere alla compilazione del modulo è necessario identificare l’ente dichiarante cercando la propria amministrazione o il suo codice IPA.
La mail del relativo Responsabile per la transizione digitale (RTD) deve essere già presente all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) per ricevere la password di accesso al portale.
Sono tenute alla compilazione della Dichiarazione di Accessibilità tutte le Amministrazioni richiamate dall’art. 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
La validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.
La mancata pubblicazione della «dichiarazione» determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.
Per verificare il rispetto della normativa sull’accessibilità del proprio sito web è possibile eseguire il test sulla piattaforma web Mauve ++ realizzato dal CNR, consigliato da AGID, che potrete eseguire direttamente da qualsiasi PC collegato a internet all’indirizzo.
Si riporta, a titolo esemplificativo, l’esito del test di accessibilità eseguito con Mauve ++, accessibile WCAG 2.1 AA sulla home page di un sito web della P.A. accessibile al 100%.
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È importante, se non è stato ancora fatto, nominare il Responsabile della Transizione al Digitale RTD e di registrarlo all’IPA – Indice delle pubbliche Amministrazioni.
Per qualsiasi esigenza, Actainfo offre un supporto professionale qualificato al RTD nello svolgimento dei suoi compiti previsti dall’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, come riportato in dettaglio nella presentazione dedicata al servizio..
la validità di ogni dichiarazione ricopre un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo.
La mancata pubblicazione della «dichiarazione» determina un inadempimento normativo, con la responsabilità prevista dall’art. 9 della Legge n. 4/2004.
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