
Il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione al 15/09/2023 comporta la proroga della scadenza di approvazione del PIAO al 15/10/2023.
L’art. 8, c. 2, D.M. n. 132 del 30 giugno 2022 dispone, infatti, che in caso di differimento del termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO, di cui all’articolo 7, comma 1 dello stesso decreto, è differito di trenta giorni successivi al termine di approvazione dei bilanci.