Scadenze controlli OIV su obblighi di Trasparenza
Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 15 luglio 2024.
Per l’anno 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l’applicazione web Attestazioni OIV disponibile sul sito web dell’Autorità.
L’applicazione web fornita dall’Autorità permette all’utente OIV:
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- di documentare a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche
sull’assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024; - di convalidare le verifiche;
- di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche – ai fini della loro
pubblicazione, entro il 15 luglio 2024, nella sezione «Amministrazione trasparente» o
«Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.
- di documentare a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche
Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione, fornita nell’applicativo web di ANAC, carenze di pubblicazione nella colonna “completezza di contenuto”, ossia un grado di assolvimento inferiore a 100%, non assolte entro il temine di pubblicazione dell’Attestazione del 15 luglio 2024, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando entro il 30 novembre 2024 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.
L’attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio e dell’eventuale elenco delle inadempienze, compilate tramite il servizio web fornito dall’Autorità, è pubblicata a cura del RPCT, entro il 15 gennaio 2025, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione».
L’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di monitoraggio e della relativa attestazione deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.
L’OIV, o altro organismo con funzioni analoghe, segnala all’organo di indirizzo politico dell’ente e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, l’elenco delle inadempienze con evidenza dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità connesse all’inosservanza.
All’attività di vigilanza, d’ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.
Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.
Quadro riepilogativo scadenze OIV:
Fonte: ANAC


