Come stabilito dal Decreto Legge “semplificazione e innovazione digitale” convertito nella legge n. 120/2020, il 30 settembre 2021 è la data dopo la quale non saranno più valide le vecchie credenziali utente e password per l’accesso ai servizi digitali resi dalla Pubblica Amministrazione,

Dal 1 ottobre 2021 le Pubbliche amministrazioni dovranno integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) come unici sistemi di identificazione, anche alternativi, per l’accesso ai servizi digitali.

Questi sono i passi operativi per attivare SPID sul sito web istituzionale:

  1. seguire le regole tecniche (PDF) di AgID per attivare SPID e le indicazioni per rendere riconoscibile l’accesso (PDF) agli utenti. Verificare la necessità di implementare “Login with eIDAS”;
  2. effettuare i test necessari e individuare un referente tecnico che dialoghi con AgID e pubblica online le informazioni necessarie ai controlli;
  3. sottoscrivere, dopo il riscontro positivo di AgID, la convenzione SPID tramite un referente amministrativo;
  4. firmata la convenzione, AgID informa i gestori e successivamente i servizi diventeranno accessibili con SPID.

Sanzioni previste

L’art. 41 del Decreto Semplificazioni Bis – DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 – ha introdotto nel Codice dell’Amministrazione digitale – CAD – l’art. 18 bis rubricato “violazione degli obblighi di transizione digitale”. La norma conferisce all’Agenzia per l’Italia Digitale (“AGID”) il potere di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto non solo delle disposizioni del CAD ma anche “di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione”.
La norma indica al comma 5 dell’art. 18 bis del CAD, le ipotesi tassative in cui Agid irroga la sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da euro 10.000 a euro 100.000 “violazione degli obblighi di transizione digitale” ai sensi del nuovo art. 18 bis del CAD.
Al comma 6, contestualmente all’irrogazione della sanzione, AGID segnala la violazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti e, in caso di inottemperanza, puo’ nominare un commissario ad acta.

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