La categorizzazione delle attività e dei servizi prevista dall’articolo 30 del D.Lgs. 138/2024 – che recepisce la Direttiva UE 2022/2555 (NIS2) – rappresenta uno snodo fondamentale per l’attuazione del modello italiano di cybersicurezza.
Tra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno, i soggetti essenziali e importanti sono chiamati a mappare le proprie attività e servizi, indicando non solo cosa viene erogato, ma anche quali sono le dipendenze digitali e l’impatto potenziale di una loro compromissione.

Questo processo, disciplinato dalle determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) adottate nel 2026, va ben oltre una semplice registrazione amministrativa: diventa la base per definire obblighi, priorità operative e investimenti in sicurezza.

Il decreto introduce un modello di conformità progressiva, in cui la registrazione del soggetto, l’inclusione nell’elenco NIS e la comunicazione delle informazioni organizzative si integrano in un percorso continuativo di responsabilizzazione.

La categorizzazione spinge le organizzazioni a descrivere sé stesse non solo in termini societari o commerciali, ma in base al contributo concreto delle proprie attività alla continuità e alla sicurezza dei servizi rilevanti.
Come previsto dalle determinazioni ACN, tra cui la n. 155238/2026, questo passaggio segna il passaggio da una compliance anagrafica a una compliance sostanziale, dove l’elenco delle attività diventa una rappresentazione regolatoria del rischio dell’organizzazione.

L’elenco categorizzato come strumento di valutazione del rischio
Un errore comune è considerare la categorizzazione come un mero inventario, una raccolta di denominazioni interne o macro-processi aziendali. In realtà, l’elenco categorizzato risponde a una domanda ben più rilevante: cosa conta davvero per la sicurezza e la continuità dei servizi?

La Direttiva NIS2 e il decreto richiedono di valutare l’impatto derivante da indisponibilità, compromissione o alterazione di un servizio, nonché le relazioni tra processi aziendali, sistemi informativi e fornitori.

Questo processo richiede il coinvolgimento coordinato di diverse funzioni: IT, sicurezza delle informazioni, continuità operativa, legale, procurement e, nei gruppi societari, le unità incaricate del raccordo tra holding e società operative.

Proporzionalità e categorie di rilevanza: il nesso con l’articolo 31
L’articolo 31 del D.Lgs. 138/2024 stabilisce che le misure di sicurezza devono essere proporzionate alla categoria di rilevanza delle attività e dei servizi supportati dai sistemi informativi.

La categoria di impatto diventa così un parametro chiave per determinare l’intensità degli obblighi applicabili. Una categorizzazione eccessivamente prudenziale potrebbe portare a un aggravio organizzativo non sostenibile, mentre una sottostima potrebbe esporre l’organizzazione a contestazioni in caso di incidenti.

L’a sfida’obiettivo è trovare un equilibrio: la categorizzazione deve essere fondata su evidenze, analisi di impatto e criteri documentabili, evitando sia l’iper-cautela difensiva sia la sottostima opportunistica.

Le categorie di impatto non si limitano a definire gli obblighi: influenzano direttamente le misure di sicurezza da adottare.

Secondo il modello ACN, i sistemi informativi e di rete assumono la categoria associata ai servizi che supportano. Se un sistema concorre all’erogazione di più servizi con livelli di impatto differenti, prevale la categoria più elevata.
Questo principio, noto come ereditarietà della categoria, dove una classe (categoria) figlia eredita le caratteristiche (attributi e metodi) di una classe genitore, consente di applicare livelli progressivi di mitigazione del rischio in base alla criticità dei servizi.

La Business Impact Analysis (BIA) come base metodologica
La determinazione del livello di rilevanza di un’attività o di un servizio richiede una valutazione dell’impatto, che può essere effettuata attraverso una Business Impact Analysis (BIA) semplificata o un’analisi equivalente.
La BIA consente di identificare i processi critici, le dipendenze tecnologiche, i tempi massimi tollerabili di interruzione e gli impatti potenziali (economici, giuridici, reputazionali, operativi e sociali).
Senza questo passaggio, la categorizzazione rischia di essere basata su intuizioni manageriali o su una rappresentazione meramente nominalistica dei servizi.

La BIA è, inoltre, fondamentale per la gestione degli incidenti e la continuità operativa, poiché consente di stabilire quali processi debbano essere recuperati prioritariamente e quali sistemi debbano essere maggiormente resilienti.

La categorizzazione non è un adempimento meramente operativo: la decisione sulla categoria di rilevanza contribuisce a definire la rappresentazione ufficiale che il soggetto fornisce all’ACN sulla criticità delle proprie attività.
Il D.Lgs. 138/2024 valorizza la responsabilità degli organi di amministrazione e direzione nella gestione del rischio cyber, rendendo la sicurezza informatica una materia di governance.

La categorizzazione presenta diverse criticità applicative. Innanzitutto, il livello di granularità: un elenco troppo aggregato rischia di occultare differenze rilevanti tra servizi con impatti differenti, mentre un elenco eccessivamente analitico può rendere l’esercizio ingestibile. In secondo luogo, il linguaggio utilizzato per descrivere attività e servizi deve essere funzionale e comparabile, evitando terminologie interne comprensibili solo all’interno dell’organizzazione. Terzo, la categorizzazione deve essere coerente con la mappatura dei sistemi informativi e di rete che supportano i servizi, nonché con i fornitori rilevanti. Infine, nei gruppi societari, occorre distinguere tra il soggetto NIS che eroga il servizio, quello che lo supporta tecnologicamente e le società che assumono decisioni in materia di sicurezza.

Fornitori rilevanti NIS e interdipendenze
Le determinazioni ACN del 2026 hanno attribuito rilievo anche all’elencazione dei fornitori rilevanti NIS, che deve essere letta in stretta connessione con la categorizzazione delle attività e dei servizi. La rilevanza di un fornitore dipende dal rapporto tra la fornitura e la capacità del soggetto NIS di erogare i propri servizi rilevanti. Un fornitore può essere critico perché appartiene a categorie di servizi digitali sensibili (cloud, data center, managed services) o perché la sua interruzione avrebbe un impatto significativo sulla capacità del soggetto NIS di erogare un servizio incluso nel perimetro. La categorizzazione dei servizi e la qualificazione dei fornitori rilevanti dovrebbero alimentarsi reciprocamente, consentendo di verificare la coerenza tra le categorie attribuite e le dipendenze operative.

La scadenza del 30 giugno rappresenta un momento cruciale, poiché le informazioni trasmesse confluiscono nel sistema di riferimento dell’ACN.
Una categorizzazione frettolosa, basata su informazioni incomplete o tassonomie non armonizzate, può diventare la base di incoerenze future.

Le misure di sicurezza potrebbero essere calibrate su servizi classificati erroneamente, i fornitori rilevanti potrebbero essere omessi, e gli incidenti potrebbero essere valutati rispetto a soglie non coerenti.

In presenza di un evento cyber, un elenco categorizzato ben costruito consente di individuare rapidamente i servizi interessati, correlare gli asset coinvolti e attivare i livelli decisionali coerenti con la rilevanza del servizio compromesso.

Priorità di investimento e auditabilità
La categoria di rilevanza diventa un criterio di ordinamento delle priorità: hardening, monitoraggio, segmentazione, backup, disaster recovery, IAM, MFA, logging, EDR, vulnerability management, formazione, test e audit dovrebbero essere rafforzati in base alla criticità dei servizi.

Sul piano dell’auditabilità, la categorizzazione rappresenta una delle prime evidenze che un auditor o l’ACN potrebbero esaminare per valutare la maturità del sistema NIS.
Un elenco coerente, documentato e integrato con asset, fornitori e processi indica che l’organizzazione ha costruito un modello di governance solido.

La categorizzazione delle attività e dei servizi, letta congiuntamente all’articolo 30 del D.Lgs. 138/2024 e alla finestra annuale di aggiornamento, costituisce uno dei passaggi più significativi dell’attuazione italiana della NIS2.

Il termine del 30 giugno non dovrebbe quindi essere interpretato come la conclusione di un adempimento amministrativo, bensì come l’avvio di un percorso di governance destinato a influenzare, negli anni successivi, le scelte di sicurezza, resilienza e investimento dell’organizzazione.

Approfondimenti su: https://www.actainfo.it/cybersecurity/

Fonti: Agenda digitale, Cyber Security 360
Elaborato da intelligenza artificiale ActyAI
https://www.actyai.it/
supervisionato da Redazione Actainfo

Servizio Secure Plus MDR Bitdefender Partner Actainfo

Il Managed Detection and Response – MDR – è un servizio di sicurezza informatica che combina esperti di sicurezza umani e tecnologie avanzate per monitorare, rilevare, analizzare e rispondere proattivamente alle minacce informatiche per un’organizzazione. MDR offre un servizio di sicurezza gestito 24/7.

 

 

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Misura 1.2: Migrazione servizi in CLOUD.
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Misura 1.4.4: SPID, CIE

 

 

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