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Amministrazione trasparente:  LINEE GUIDA DATI PERSONALI PUBBLICATI SUL WEB

Il Garante Privacy ha emanato il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2015 contenente le nuove Linee guida del Garante che, alla luce del decreto legislativo n. 33/2013, riguardano sia la pubblicazione di dati e documenti da parte della Pubblica Amministrazione per finalità di trasparenza, sia di quelli finalizzati a garantire altri obblighi di pubblicità degli atti amministrativi

(es. pubblicazioni matrimoniali, deliberazioni sull’albo pretorio on line, avviso di deposito delle cartelle esattoriali etc.). Su tali Linee guida il Garante ha sentito il Dipartimento della funzione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

Di seguito si riportano le principali misure indicate per la trasparenza on line.

Dati pubblicabili
Le P.A. devono pubblicare solo dati obbligatori per norma di legge o di regolamento e devono essere necessari, esatti, aggiornati e contestualizzati.
E’ sempre vietata la pubblicazione di dati sulla salute e sulla vita sessuale. I dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) possono essere diffusi solo laddove indispensabili al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico.

Limitazioni al riutilizzo dei dati
I dati pubblicati on line non sono liberamente utilizzabili da chiunque per qualunque finalità.
Le P.A. dovranno quindi inserire nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” sui propri siti web un “alert” con cui si informa il pubblico che i dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono raccolti e nel rispetto del norme sulla protezione dei dati personali.
I dati sensibili e giudiziari non possono essere riutilizzati.

Durata della pubblicazione
Il periodo di mantenimento on line dei dati generalmente fissato in 5 anni dal decreto legislativo n.33/2013. In ogni caso, quando sono stati raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti hanno prodotto i loro effetti, i dati personali devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Motori di ricerca
L’obbligo di indicizzare i dati nei motori di ricerca generalisti (es. Google) durante il periodo di pubblicazione obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati dalle norme in materia di trasparenza. Vanno dunque esclusi gli altri dati che si ha l’obbligo di pubblicare per altre finalità di pubblicità (es. pubblicità legale sull’albo pretorio, pubblicazioni matrimoniali etc).
Non possono essere indicizzati (e quindi reperibili attraverso i motori di ricerca) i dati sensibili e giudiziari.

Specifici obblighi di pubblicazione
Risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dipendenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione). Non è però giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi.
Vi è invece l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l’esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.).
Il rispetto dei principi di esattezza, necessità, pertinenza e non eccedenza, permanenza on line limitata nel tempo dei dati personali, vale anche per la pubblicazione di atti per finalità diverse dalla trasparenza (albo pretorio on line degli enti locali, graduatorie di concorsi etc.).
Al fine di ridurre i rischi di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni secondo parametri non conosciuti dall’utente, è necessario prevedere l’inserimento all’interno del documento di “dati di contesto” (es. data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, numero di protocollo) ed evitare l’indicizzazione tramite motori di ricerca generalisti, privilegiando funzionalità di ricerca interne ai siti web delle amministrazioni.

Fonte: GARANTE PRIVACY

04 giugno 2014

Dott. Igino Addari

 

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