Il 29 aprile 2020 il Garante della privacy italiano ha espresso parere favorevole al sistema di contact tracing dei contagi da COVID-19 da attuare con l’applicativo IMMUNI che non appare in contrasto con i principi di protezione dei dati personali.

Queste le motivazioni del parere favorevole all’uso dell’applicativo “IMMUNI“:

a) è previsto da una norma di legge sufficientemente dettagliata quanto ad articolazione del trattamento, tipologia di dati raccolti, garanzie accordate agli interessati, temporaneità della misura;

b) si fonda sull’adesione volontaria dell’interessato, escludendo ogni forma di condizionamento della determinazione individuale e, quindi, di disparità di trattamento basate sulla scelta di consentire o meno il tracciamento;

c) è preordinato al perseguimento di fini di interesse pubblico indicati con sufficiente determinatezza ed escludendo il trattamento secondario dei dati così raccolti per fini diversi, salva la possibilità (nei termini generali previsti dal Regolamento) di utilizzo, in forma anonima o aggregata, a fini statistici o di ricerca scientifica;

d) appare conforme ai principi di minimizzazione e ai criteri di privacy by design e by default, nella misura in cui prevede la raccolta dei soli dati di prossimità dei dispositivi, il loro trattamento in forma pseudonima, sempre che non sia possibile in forma del tutto anonima, escludendo il ricorso a dati di geolocalizzazione e limitandone la conservazione al tempo strettamente necessario ai fini del perseguimento dello scopo indicato, con cancellazione automatica alla scadenza del termine;

e) si conforma al principio di trasparenza nei confronti dell’interessato, garantendone la dovuta informazione;

f) ammette l’ulteriore precisazione delle caratteristiche di dettaglio del trattamento e delle misure di sicurezza adeguate da parte del Ministero della salute ai sensi del comma 2 e, per quanto concerne il vaglio di questa Autorità, mediante l’atto di cui all’art. 2-quinquiesdecies del Codice. In tali sedi potranno, inoltre, essere previste le modalità di intervento umano sulla decisione algoritmica, così da soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 22, par. 2, lett. b) – del Regolamento.

 

 

 

Actaprivacy software online per l’adempimento del GDPR

Per l’attuazione degli obblighi richiesti dal nuovo Regolamento UE Software web based ActaPrivacy per la gestione degli adempimenti previsti per la protezione dei dati personali dal GDPR 2016/679. 

 

   

ACTAINFO Servizi informativi e telematici

Fornitore abilitato al MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Realizzazione, gestione, fornitura di: siti web, servizi privacy, firme digitali, marche temporali, PEC, conservazione digitale, archiviazione

          

           

Leggi anche

Supply Chain: anello debole della cybersecurity è spesso un fornitore

La sicurezza digitale non è più un affare solo interno: il report ENISA e Federprivacy mettono in guardia sulle vulnerabilità della catena di fornitura L’ultimo report di ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) e l’analisi di Federprivacy convergono su un punto cruciale: nell’era della digitalizzazione, la sicurezza di un’organizzazione non dipende più solo dalle proprie […]

Actainfo con Bitdefender e Aruba per una cybersecurity sovrana Europea

Bitdefender-Aruba

Bitdefender, azienda europea leader nella cybersecurity, e Aruba S.p.A., uno dei principali operatori italiani nei servizi IT, cloud e data center, hanno annunciato una partnership strategica per ospitare la piattaforma di cybersecurity Bitdefender GravityZone sull’infrastruttura cloud di Aruba. L’accordo mira a offrire un modello di sicurezza dei dati completamente europeo, garantendo che tutte le informazioni […]

Privacy e sicurezza dei dati: i sistemi biometrici di rilevazione presenze nel mirino di ACN e Garante Privacy

Allarme sicurezza dei dati e privacy: vulnerabilità nei software di tracciamento presenze e rischi dei dati biometrici L’adozione di soluzioni tecnologiche per il tracciamento delle presenze aziendali richiede oggi una valutazione attenta. Non ci si può limitare alla tutela dei dati personali ma la valutazione deve estendersi anche alla sicurezza delle infrastrutture di rete. L’allarme […]