Il 29 aprile 2020 il Garante della privacy italiano ha espresso parere favorevole al sistema di contact tracing dei contagi da COVID-19 da attuare con l’applicativo IMMUNI che non appare in contrasto con i principi di protezione dei dati personali.

Queste le motivazioni del parere favorevole all’uso dell’applicativo “IMMUNI“:

a) è previsto da una norma di legge sufficientemente dettagliata quanto ad articolazione del trattamento, tipologia di dati raccolti, garanzie accordate agli interessati, temporaneità della misura;

b) si fonda sull’adesione volontaria dell’interessato, escludendo ogni forma di condizionamento della determinazione individuale e, quindi, di disparità di trattamento basate sulla scelta di consentire o meno il tracciamento;

c) è preordinato al perseguimento di fini di interesse pubblico indicati con sufficiente determinatezza ed escludendo il trattamento secondario dei dati così raccolti per fini diversi, salva la possibilità (nei termini generali previsti dal Regolamento) di utilizzo, in forma anonima o aggregata, a fini statistici o di ricerca scientifica;

d) appare conforme ai principi di minimizzazione e ai criteri di privacy by design e by default, nella misura in cui prevede la raccolta dei soli dati di prossimità dei dispositivi, il loro trattamento in forma pseudonima, sempre che non sia possibile in forma del tutto anonima, escludendo il ricorso a dati di geolocalizzazione e limitandone la conservazione al tempo strettamente necessario ai fini del perseguimento dello scopo indicato, con cancellazione automatica alla scadenza del termine;

e) si conforma al principio di trasparenza nei confronti dell’interessato, garantendone la dovuta informazione;

f) ammette l’ulteriore precisazione delle caratteristiche di dettaglio del trattamento e delle misure di sicurezza adeguate da parte del Ministero della salute ai sensi del comma 2 e, per quanto concerne il vaglio di questa Autorità, mediante l’atto di cui all’art. 2-quinquiesdecies del Codice. In tali sedi potranno, inoltre, essere previste le modalità di intervento umano sulla decisione algoritmica, così da soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 22, par. 2, lett. b) – del Regolamento.

 

 

 

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