Il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 200 del 7 novembre 2019, ha approvato la decisione di un ateneo italiano di negare ad una persona l’accesso civico generalizzato agli elaborati scritti, ai verbali di correzione e ai curricula dei partecipanti ad un concorso pubblico.

La messa a disposizione di tale documentazione avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali dei partecipanti stessi.

L’Autorità, in conformità alla normativa vigente alle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico, ha ribadito quanto già precedentemente espresso con numerosi provvedimenti.

Tenuto conto che tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli, occorre garantire la tutela dei dati personali in essi contenuti nei casi in cui l’accesso possa arrecare un pregiudizio concreto agli interessati.

Nel formulare il suo parere all’Università, il Garante ha ribadito che il curriculum vitae, così come l’elaborato scritto, contiene numerose informazioni delicate che non sempre si desidera portare a conoscenza di chiunque e che meritano dunque un’opportuna riservatezza.

Si tratta infatti di informazioni personali, non unicamente legate al percorso di studi, come l’adesione ad associazioni, e che possono anche rivelare opinioni di tipo politico o convinzioni filosofiche e religiose.

L’Autorità ha chiarito che risulta impossibile accordare anche solo un accesso parziale in quanto la presenza nei curricula di dati e informazioni dettagliate degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l’anonimizzazione del documento, mentre il fatto che l’elaborato scritto sia redatto di proprio pugno può rendere possibile la re-identificazione a posteriori del candidato.

Non consentendo l’accesso civico ai curricula e agli elaborati scritti si deve negare l’accesso civico anche ai loro verbali di correzione.

Il Garante ha evidenziato come, nel caso specifico, non siano stati coinvolti i soggetti controinteressati che, se individuati dall’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, devono essere informati per consentire loro, eventualmente, di presentare una motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

L’Autorità ha precisato infine che resta in ogni caso salva per il richiedente la possibilità di accedere alla predetta documentazione avvalendosi della legge 241 del 1990, laddove dimostri l’esistenza di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

 

           

   

 

 

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