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Siti web: NESSUN TETTO DI SPESA PER I SITI WEB ISTITUZIONALI

La Corte dei Conti con deliberazione n. 54/2015 riconosce il ruolo centrale del sito web istituzionale pronunciandosi sulle spese connesse alla gestione e considerandole derivanti da obblighi cogenti di pubblicazione con riferimento ai vari aspetti della organizzazione e dell’attività svolta dall’ente pubblico.

La constatazione per cui la creazione e la conservazione di un sito internet istituzionale costituiscono ormai adempimenti richiesti dalla legge, unita alla percezione della notevole mole di dati e informazioni che anche gli enti locali sono normativamente tenuti a pubblicare mediante tale mezzo di comunicazione pubblica, inducono la Corte a ritenere che le spese per l’aggiornamento e lo sviluppo del sito non soggiacciono, almeno in via di principio, alla limitazione prevista dall’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78/2010, in quanto riferibili ad una forma di pubblicità obbligatoria per la quale si applica il principio dettato dalla deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite.

Viste le specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 sull’Amministrazione trasparente riservate agli obblighi di pubblicazione in tema di servizi erogati dagli enti, la cennata conclusione può senz’altro valere per gli oneri sostenuti in relazione al sito per assicurare un assetto informativo utile ad accrescere la conoscenza da parte della collettività dei servizi pubblici, con estensione alla gestione delle e-mail, dei social con scopi informativi e in funzione di una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi istituzionali.

Non è soggetta ai limiti del citato decreto la spesa per la realizzazione di materiale audiovisivo e fotografico finalizzato a promuovere il territorio e le sue eccellenze,ha rilevanza l’eventuale stretta inerenza o coessenzialità della relativa attività rispetto alla funzione amministrativa esercitata, tale da costituirne una necessaria esplicazione.

Interessanti anche le considerazoni sull’ipotesi, relativa alle spese per predisposizione di materiale informativo per un ufficio IAT, ovvero l’ufficio di informazione e accoglienza turistica.
La Corte osserva anzitutto che tali uffici, per il loro funzionamento e per lo svolgimento dell’opera di promozione ed accoglienza turistica, sono normalmente destinatari di risorse finanziarie provenienti da altri soggetti, pubblici e privati, e in primis dalla Regione.

Detti uffici devono assicurare specificamente:
a) una dotazione informatica e l’utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni all’utenza mediante ricerche on-line;
b) l’informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera regione;
c) l’informazione sull’organizzazione dei servizi, sull’offerta ricettiva e di ristorazione;
d) l’informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche personalizzati; e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale.
La Corte ritiene che le spese concernenti il funzionamento e l’attività dell’ufficio IAT, nei limiti in cui si considerano indispensabili per soddisfare e mantenere i requisiti minimi richiesti dalla norma isttutiva, siano da valutare alla stregua di spese necessitate dalla legge, come tali suscettibili di essere escluse dal campo di applicazione dell’art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, in virtù anche della deliberazione n. 50/2011 delle Sezioni riunite.

In definitiva, il sito istituzionale rientra nella previsione delle forme di pubblicità obbligatoria che esclude espressamente dai limiti di spesa quelli riconducibili ad attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (disciplinate dalla legge 150/2000).

Per quanto riguarda, invece, le spese relative genericamente all’organizzazione di manifestazioni di tipo culturale o con fini di promozione turistica, sono di norma da considerare riconducibili, alternativamente e a seconda dei casi, alle nozioni di “convegni” o di “relazioni pubbliche”, come tali rientranti nel vincolo di spesa in esame (cfr. le già più volte citate Sez. reg. contr. Veneto n. 172/2015, Sez. reg. contr. Toscana n. 72/2014, Sez. reg. contr. Puglia n. 54/2013, Sez. reg. contr. Lombardia n. 398/2012).

 

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