Posticipato al 1° gennaio 2022 l’obbligo di attuazione delle Linee guida su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

A seguito di numerose interlocuzioni e richieste di modifica provenienti da associazioni di categoria e amministrazioni, per quanto attiene in particolare l’Allegato 5 – Metadati e l’Allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati,

Secondo AgID la nuova Determinazione n. 371/2021 si è resa necessaria per:

1. modificare l’Allegato 5 – Metadati alle Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e di pubblicare il nuovo testo sul sito istituzionale di AgID;
2. modificare l’Allegato 6 – Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati alle Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e di pubblicare il nuovo testo sul sito istituzionale di AgID;
3. correggere taluni errori materiali contenuti nel testo delle Linee Guida e pubblicare la nuova versione sul sito istituzionale di AgID;
4. approvare un documento contenente la sintesi delle suddette modifiche e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale di AgID, in allegato al presente provvedimento;
5. posticipare la data di entrata in vigore delle Linee guida e relativi allegati, precedentemente fissata al 7 giugno 2021, al 1 gennaio 2022.

Un rinvio che si trascina dal 2013 e che incide notevolmente sul calendario della transizione al digitale e della realizzazione del piano triennale dell’informatica per il 2021/2023. 

Il tutto ancor più grave dopo che il decreto legge Semplificazioni bis, DL n. 77 del 31 maggio 2021, all’articolo 41 sulla Violazione degli obblighi di transizione digitale, ha previsto l’aggiunta dell’art. 18-bis al Dlgs n. 82/2005   che prescrive sanzioni da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro “in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni” al fine di assicurare l’attuazione dell’Agenda digitale italiana ed europea, ovvero in “violazione degli obblighi di transizione digitale”. E sarà l’Agid a irrogare la sanzione amministrativa ai dirigenti responsabili.

In questo precario scenario il 22 giugno, dalle 14 alle 18, a Forum PA, alla presenza delle istituzioni, si analizzeranno le principali linee di intervento rivolte alla digitalizzazione della PA (cloud, interoperabilità dati, servizi digitali, cyber-sicurezza), al potenziamento delle infrastrutture digitali e della connettività a banda ultra e all’ammodernamento del settore produttivo (transizione 4.0, ricerca e sviluppo, internazionalizzazione, ecc.).

Per comprendere ancor più la precarietà della situazione, si tenga presente che Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici rinviate, contengono le regole tecniche sugli ambiti disciplinati dalle seguenti disposizioni del DLGS 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale:

Art. 20, Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, fatte salve le norme in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica
Art. 21, Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale
Art. 22, commi 2 e 3, Copie informatiche didocumenti analogici
Art. 23, Copie analogiche di documenti informatici
Art. 23-bis, Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
Art. 23-ter, Documenti amministrativi informatici
Art. 23-quater, Riproduzioni informatiche
Art. 34, Norme particolari per le Pubbliche Amministrazioni
Art. 40, Formazione di documenti informatici
Art. 40-bis, Protocollo informatico
Art. 41, Procedimento e fascicolo informatico
Art. 42, Dematerializzazione dei documenti delle Pubbliche Amministrazioni
Art. 43, Conservazione ed esibizione dei documenti
Art. 44, Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
Art. 45, Valore giuridico della trasmissione
Art. 46, Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
Art. 47, Trasmissione dei documenti tra lePubbliche Amministrazioni
Art. 49, Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
Art. 50, Disponibilità dei dati dellePubbliche Amministrazioni
Art. 51, Sicurezza e disponibilità dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle Pubbliche Amministrazioni
Art. 64-bis, Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
Art. 65, Istanze e dichiarazioni presentate allePubbliche Amministrazioni per via telematica.

E in mancanza di regole tecniche cosa resta da fare se non mantenere un “caos calmo“?

 

Dott. Igino Addari

RTD TEAM ACTAINFO

 

 

 

 

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