Illegittima la gara che fissa un criterio di valutazione dell’offerta tecnica non pertinente rispetto all’oggetto del contratto ed induce i concorrenti a formulare un’offerta non ammessa né consentita dalla normativa vigente. 

Dalla sentenza n. 509/2021 del Consiglio di Stato sono riscontrabili le seguenti modalità d’impiego dell’Autovelox:

a) gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzano le immagini solo in caso di infrazione;
b) salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate sono fruibili solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali;
c) la registrazione continua del monitoraggio del traffico è conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e può essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;
d) le risultanze fotografiche o le riprese video sono nella disponibilità e da trattare solo da parte del personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento dei dati;
e) le immagini sono conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso;
f) nella conservazione delle risultanze fotografiche o video sono adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.

Sono vietati controlli di tipo indiscriminato, come confermato da nota del MIT prot. n. 7826 del 7 novembre 2019: “I rilevatori di velocità approvati per l’accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità non sono approvati per potersi interconnettere con banche dati esterne, né per gestire alcuna black list. In ogni caso, al momento attuale, nessun dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni, di qualunque tipologia (controllo accessi, controllo velocità, semaforo rosso, …), può essere impiegato per un’analisi massiva dei transiti dei veicoli, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poiché, secondo quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, possono essere trattati esclusivamente i dati dei veicoli di cui è stata accertata l’infrazione ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione”.

Anche la nota ministeriale del 27 aprile 2020, n. 3146 conferma  che la funzione di rilevazione massiva non è contemplata né ammessa per il dispositivo in questione.

 

 

 

 

 

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