Dal 1 settembre 2021, la Certificazione verde COVID-19 sara’ richiesta in Italia per il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari.
Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
La Certificazione deve attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in “zona bianca” ma anche nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, dove i servizi e le attività siano consentiti.
Esenzioni
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 settembre 2021, possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 30 settembre.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar. La certificazione, con validità fino al 30 settembre 2021, sarà rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata in base alla Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Caratteristiche
La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute.
La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:
- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi
Disposizioni gia’ in vigore
Dal 1 luglio la Certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate rendendo più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.: apre una nuova finestra
Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate, approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’Ue non possano imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati – come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”.
La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 1 giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati in tutta l’UE.
Per viaggiare in Europa ed entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:
- aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
- oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
- oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.
La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1 luglio.
Dal 6 agosto la Certificazione è necessaria per accedere ai seguenti servizi e attività:
- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.Europa
Riferimenti normativi
Regolamenti europei
- Regolamento (UE) 2021/953 – pdf: apre una nuova finestra
Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE) - Regolamento (UE) 2021/954 – pdf: apre una nuova finestra
Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Leggi e decreti
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021: apre una nuova finestra
Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19».
Vedi anche DPCM con allegati tecnici: apre una nuova finestra - Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52: apre una nuova finestra
Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 - Decreto legge 18 maggio 2021 n. 65: apre una nuova finestra
Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77: apre una nuova finestra
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure - Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105: apre una nuova finestra
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche. - Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111: apre una nuova finestra
Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Ordinanze del Ministro della Salute
- Ordinanza 8 maggio 2021: apre una nuova finestra
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Modalita’ di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale - Ordinanza 18 giugno 2021: apre una nuova finestra
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. - Ordinanza 29 luglio 2021: apre una nuova finestra
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Circolari
Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form
Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021
Circolare del Ministero della Salute 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero
Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19
Circolare del Ministero della Salute 5 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra
Certificazione di esenzione temporanea alla vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR. (ReiThera)
a cura di Igino Addari
DPO ACTAINFO
Fonte: dgc.gov.it