In una nota dell’11 agosto 2020 il Garante per la protezione dei dati personali chiarisce che non possono invocare la privacy e farsi scudo delle norme a protezione della riservatezza  e la protezione dei dati personali, per chiedere che il loro nome resti segreto, i deputati che hanno chiesto il bonus Covid-19.

In generale, la privacy non è d’ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del bonus Coronavirus laddove da ciò non possa evincersi una condizione di disagio economico-sociale dell’interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013).

Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014).

Il Garante contestualmente comunica che sarà aperta una istruttoria in ordine alla metodologia seguita dall’INPS rispetto al trattamento dei dati dei beneficiari e alle notizie al riguardo diffuse.

A tal proposito ricordiamo il click day del 1 aprile 2020 che si trasformò in un crash day con lo scambio di identità  che si verificò sul sito web dell’INPS per la richiesta del bonus per il fermo delle attività ptroduttive. L’allora Garante Soro aprì un’inchiesta, a quanto pare, senza esito. 
A tal proposito si legga su Actanews l’articolo: https://www.actainfo.it/actanews-list/344-inps-bonus-coronavirus-da-click-day-a-crash-day

Senza tener conto le risorse dei contribuenti confluiti nelle casse INPS che in 10 anni ha speso 564 milioni di Euro per la struttura informatica, appannaggio delle Big Tech internazionali e con buona pace dei sistemi di garanzia Consip e ANAC.
Fonte Fanpage: https://www.fanpage.it/attualita/564-milioni-in-meno-di-10-anni-ecco-quanto-costa-il-software-di-inps/
 

  

 

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