
Scade il 1° ottobre 2020 il termine entro il quale i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale che coincide con la propria casella di Posta Elettronica Certificata – PEC.
Il decreto legge 16 luglio 2020 n° 76 – decreto Semplificazioni – all’art. 37 riporta disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.
Il citato art. 37, coordinandosi con il Codice dell’amministrazione digitale – D.Lgs. 82/2005, sostituisce il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al “domicilio digitale”.
Gli ordini e i collegi dovranno pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.
- omessa pubblicazione dell’elenco riservato;
- reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del DM 19 marzo 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013);
- rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale;
Per ulteriori informazioni in merito: https://www.actainfo.it/posta-elettronica-certificata