Scade il 1° ottobre 2020 il termine entro il quale i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il domicilio digitale che coincide con la propria casella di Posta Elettronica Certificata – PEC.  

Il decreto legge 16 luglio 2020 n° 76 – decreto Semplificazioni – all’art. 37 riporta disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, imprese e professionisti.

Il citato art. 37, coordinandosi con il Codice dell’amministrazione digitale – D.Lgs. 82/2005, sostituisce il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al “domicilio digitale”. 

Gli ordini e i collegi  dovranno pubblicare i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni.

 
revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale al Ministero dell’economia e delle finanze o al soggetto incaricato della tenuta del registro.
 
Con la sostituzione integrale del comma 7-bis dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008 – decreto Anticrisi, si stabilisce che in caso di omessa comunicazione del proprio domicilio digitale all’ordine, collegio, albo o elenco di appartenenza il professionista e’ soggetto a diffida ad adempiereentro 30 giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza.
Non ottemperando alla diffida, l’iscritto dovrà essere sospeso dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
 
Le seguenti inadempienze da parte di ordini e collegi:
  • omessa pubblicazione dell’elenco riservato;
  • reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 5 del DM 19 marzo 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013);
  •  rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale;
costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero che vigila sui medesimi.
 
Si raccomanda ai professionisti che attivano il domicilio digitale di dotare la propria PEC del servizio di conservazione sostitutiva ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013 per conferire ai messaggi  efficacia probatoria e validita’ legale per la durata prevista dagli articoli 2214 e 2220 del codice civile. Una conservazione che diventa permanente come previsto dalle disposizioni degli Artt. 43 c. 3 e 40 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Per ulteriori informazioni in merito: https://www.actainfo.it/posta-elettronica-certificata
 
Dott. Igino Addari 
    
      

       

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