
Confermata la sanzione alla Regione Abruzzo inflitta dal Garante della privacy, per aver pubblicato sul suo sito i nomi e i cognomi degli ammessi e degli esclusi in un concorso riservato ai disabili con l’espresso riferimento alla legge 68/1999 che riguarda le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che si rivela un dato sensibile relativo alla salute dei candidati.
La Cassazione, con sentenza 29049/2022) respinge il ricorso della Regione contro la sanzione amministrativa di 20 mila euro, emanata dall’Authority per la violazione del Codice privacy. Non passa la tesi della ricorrente sulla buona fede dell’ente e sull’errore scusabile per “ignoranza”.
La Suprema corte sottolinea che la legge non ammette l’ignoranaza. La Regione aveva, infatti, sostenuto di aver pubblicato sul sito istituzionale i risultati del concorso, nella convinzione di aver adempiuto ad un obbligo imposto dalla legge sulla trasparenza ammnistrativa.
La Cassazione ha confermato il verdetto del Tribunale che aveva sottolineato la possibilità, per la Regione, di trattare i dati personali in forma anonima «o comunque con modalità tali da evitare la diffusione sullo stato di salute dei partecipanti alla selezione pubblica, così da contemperare le esigenze di pubblicità della procedura concorsuale con le esigenze di riservatezza dei candidati».
Fonte: Federprivacy